diritto.io

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (77/799/CEE)

Testo in vigore al

Art. 3 Scambio automatico

Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, con regolarità, ove si tratti di certe categorie di casi determinati nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 9.

Art. 4 Scambio spontaneo

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato, quando:

  1. a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione od un esonero d'imposta anormali nell'altro Stato membro;

  2. b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;

  3. c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente di un altro Stato membro, svolte per il tramite di una stabile organizzazione appartenente a detti contribuenti o per il tramite di uno o più terzi, situati in uno o più paesi, sono tali da comportare una diminuzione di amposta nell'uno o nell'altro Stato membro od in entrambi;

  4. d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese;

  5. e) in uno Stato membro a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento d'imposta in quest'altro Stato membro.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nel quadro della procedura di consultazione stabilita dall'articolo 9, estendere lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1 a casi diversi da quelli ivi contemplati.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi, in ogni altro caso, senza preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso.

Art. 5 Termini per la trasmissione

L'autorità competente dello Stato membro che dovrà fornire informazioni in virtù dei precedenti articoli provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In caso di difficoltà o di rifiuto di fornire tali informazioni, detta autorità competente dovrà immediatamente informare l'autorità richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Art. 6 Collaborazione dei funzionari dello Stato interessato

Per l'applicazione delle disposizioni che precedono, l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni e l'autorità competente dello Stato al quale le informazioni sono destinate, possono accordarsi, nel quadro della procedura di consultazione di cui all'articolo 9, per autorizzare la presenza, nel primo Stato membro, di funzionari dell'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro. Le modalità di applicazione di questa disposizione sono determinate nell'ambito di questa stessa procedura.

Art. 7 Clausola di segretezza

1.

Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni:

devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta,

devono essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta e unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga al momento della loro trasmissione iniziale,

non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissati o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta.

Inoltre, gli Stati membri possono fornire le informazioni di cui al primo comma da usare per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE4.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro, quando la sua legislazione o la sua pratica amministrativa stabiliscono per scopi interni limiti più severi di quelli previsti in detto paragrafo, di fornire delle informazioni qualora lo Stato, cui le informazioni sono fornite, non si impegni a rispettare detti limiti più severi.

3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni può permetterne l'utilizzazione per altri fini nello Stato richiedente quando, secondo la propria legislazione, la loro utilizzazione è possibile per questi scopi simili nelle stesse circostanze.

4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può transmetterle a quest'ultima previo accordo dell'autorità competente che le ha fornite.

Art. 8 Limite allo scambio di informazioni

1. La presente direttiva non impone allo Stato membro al quale sono richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato non consente all'autorità competente di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste.

2. La trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando porterebbe a divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale, o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico.

3. L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo d'informazioni.

Art. 8 bis Notifica

1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte contemplate dalla presente direttiva.

2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e precisa il nome, l'indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l'identificazione dello stesso.

3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e le notifica, in particolare, la data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

Art. 8 ter Controlli simultanei

1. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare per due o più Stati membri, tali Stati possono decidere di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, al fine di scambiarsi le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente i soggetti di imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa le pratiche che, a suo parere, dovrebbero essere oggetto di un controllo fiscale simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Essa precisa il termine entro il quale tali controlli dovrebbero essere effettuati.

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente alla quale è stato proposto un controllo simultaneo conferma all'autorità omologa l'assenso o le comunica il rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo.

4. Ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

Art. 9 Consultazioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, hanno luogo, se necessario, delle consultazioni, in seno a un comitato, fra:

le autorità competenti degli Stati Membri in causa, su richiesta di una delle due parti nel caso di questioni bilateriali;

le autorità competenti dell'insieme degli Stati membri e della Commissione, su richiesta di una di dette autorità o della Commissione, soltanto nei casi in cui non si tratti di questioni esclusivamente bilateriali.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità, da esse designate, di stabilire contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.

3. Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto della presente direttiva, salvo per la disciplina di casi particolari, ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, metterà al corrente di tale accordo le autorità competenti degli altri Stati membri.

Art. 10 Comunicazione delle esperienze

Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, seguono costantemente lo svolgimento della procedura di cooperazione prevista dalla presente direttiva e si comunicano i risultati delle esperienze realizzate, in particolare in materia di prezzi di trasferimento di imprese di uno stesso gruppo, allo scopo di migliorare tale cooperazione e di elaborare, se del caso, delle regolamentazioni comunitarie in tali settori.

Art. 11 Applicabilità di norme più favorevoli in materia di assistenza reciproca

Le disposizioni precedenti non incidono sulle norme che prevedono degli obblighi più estesi risultanti da altri atti giuridici circa lo scambio di informazioni.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1979 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle successive disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977. Per il Consiglio Il Presidente G. GEENS