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Sez. L, Sentenza n. 12166 del 12/11/1992 (Rv. 479481 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - Forma | Contestualità della sottoscrizione - Necessità - Esclusione - Produzione in giudizio del documento ad opera della parte non sottoscrivente - Idoneità.
Stato
decisa il 1992-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479481-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - Forma

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad probationem o ad substantiam", come il contratto di lavoro a tempo determinato, poiché la legge non esige che la sottoscrizione delle parti contraenti sia contestuale, l'eventuale mancanza della sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta e, in particolare, dalla produzione in giudizio del documento, fatta dalla parte che non l'ha sottoscritto, allo scopo di giovarsi dei suoi effetti; con la conseguenza che tale produzione non determina la costituzione del rapporto "ex nunc", ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione con effetti retroagenti al momento della stipulazione, non costituendo requisito di validità o di efficacia del suindicato contratto di lavoro a tempo determinato la mancata consegna di copia al lavoratore ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 230 del 1962, atteso che nessuna sanzione è prevista per tale violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)