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Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 07/03/1978 (Rv. 390503 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTA - VALUTAZIONE DELLA LORO IDONEITA - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1978-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390503-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTA - VALUTAZIONE DELLA LORO IDONEITA - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Resta compito del giudice del merito - il cui apprezzamento e insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e giuridici - la valutazione degli elementi di fatto per stabilire se le manifestazioni di volonta di un soggetto siano idonee o meno a far ritenere prestata una fidejussione. (V 1271/73, mass n 363853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)