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Sez. 1, Sentenza n. 7196 del 29/03/1988 Ud. (dep. 22/06/1988) Rv. 178678 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL'INDIZIATO O IMPUTATO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1988-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178678-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SPONTANEE DICHIARAZIONI DELL'INDIZIATO O IMPUTATO - VALORE PROBATORIO.*

Non possono essere parificate allo interrogatorio le spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria tenuta, in forza degli artt. 2 e 219 cod. proc. pen., ad informare l'autorità giudiziaria sia di tali dichiarazioni sia di ogni notizia che riceve o di un fatto che avviene in sua presenza o che comunque percepisce, poiché sia tratta di circostanze che possono interessare il procedimento penale e che vanno liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del libero convincimento, pur se non rientranti negli schemi tipici di una prova formale. (Conf mass n 174533).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 2, Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)