Sez. 1, Sentenza n. 10524 del 07/12/1994 (Rv. 489094 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO IN SEDE DI REGISTRAZIONE | Atto con il quale un'area viene vincolata a parcheggio - Agevolazione tributaria di cui all'art. 32, secondo comma, legge n. 601 del 1973 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO IN SEDE DI REGISTRAZIONE
L'agevolazione tributaria di cui all'art. 32, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 non si applica all'atto con il quale, in conformità al piano regolatore, un'area viene permanentemente vincolata ad una destinazione a parcheggio ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n.765, atteso che tale atto non rientra tra le convenzioni e gli atti d'obbligo previsti dalla legge 28 gennaio 1977 n.10, ai quali, per il richiamo fattone dall'art. 20 di tale ultima legge, si applica la agevolazione tributaria di cui al precitato art.32, secondo comma, del D.P.R. n.601 del 1973.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)