Sez. 3, Sentenza n. 1168 del 11/02/1999 (Rv. 523144 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale proposta dall'opponente - Dichiarazione di incompetenza per valore del giudice adito - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Regolamento di competenza proposto da detto giudice - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza delle impugnazioni, ha carattere funzionale e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione, per cui il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti per un conflitto virtuale negativo di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)