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Sez. 1, Ordinanza n. 2011 del 12/10/1971 Cc. (dep. 16/03/1972) Rv. 120484 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - FINALITA DEL PROVVEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO MANDATO DI CATTURA - MOTIVI DEDUCIBILI.*
Stato
decisa il 1971-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120484-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - FINALITA DEL PROVVEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO MANDATO DI CATTURA - MOTIVI DEDUCIBILI.*

I mandati e gli ordini di cattura, nei casi previsti dall'articolo 25 3 cod proc pen(mandato di cattura obbligatorio)assolvono al limitato compito di rendere nota all'interessato la contestazione dell'accusa, per consentirgli un'immediata difesa, e contengono, pertanto, la semplice enunciazione dei fatti, attribuiti all'imputato in via ipotetica, nonche l'indicazione delle fonti d'accusa, senza alcun Obbligo di esposizione critica delle ragioni del convincimento del giudice. Di conseguenza, i motivi di ricorso, di cui all'art 263 bis cod proc pen, non possono mai investire la fondatezza dell'imputazione, ma devono limitarsi a proporre questioni riguardanti la legittimita del provvedimento, quali la sussistenza di vizi invalidanti il mandato(in relazione a quanto dispongono gli articoli 253 e 265 cod proc pen), l'eventuale difformita-purche ravvisabile ictu oculi-tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, il vigore attuale delle norme di legge richiamate, la validita di Atti processuali dai quali il provvedimento risulti effettivamente condizionato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 265, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)