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Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali

Testo in vigore al

Art. 14 Assegni familiari

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono cosi' modificate:
Tabella A:
Per ciascun figlio .... L. 2.280 settimanali
Per il coniuge ........ "2.280"
Tabelle B e C:
Per ciascun figlio .... L. 9.880 mensili
Per il coniuge ........ "9.880"310
Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonche' le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte.15
Ai fini della spesa di cui al comma precedente e' autorizzata, a partire dall'anno 1974, l'erogazione, a carico del bilancio dello Stato, di un contributo annuo di lire 80 miliardi a favore della Cassa unica per gli assegni familiari.5

Art. 14-bis

1. La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico e' elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1 gennaio 1975.

2. Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, e' fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi, per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977.

Art. 15 Requisiti per gli assegni familiari

1. L'art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'".1

Art. 16 Incompatibilita' degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia

1. Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le persone di cui agli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, e 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario.

2. Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.

3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti della prescrizione vigente in materia di assegni familiari.

4. Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.1

Art. 16-bis Prescrizione degli assegni familiari

1. L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' elevato a cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonche' la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16-ter Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari

1. I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.

Titolo II. Finanziamenti

Art. 17 Lavoratori dipendenti

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore.4

2. Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo e' fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.4

3. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sempreche' non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.47

4. Tale contributo e' ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

5. La misura del contributo di cui ai precedenti commi e' comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, e' devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 17-bis Lavoratori dello spettacolo

1. Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.

2. L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Art. 19 Lavoratori agricoli

1. Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonche' dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1974, nella misura di lire 94 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

2. Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, e' fissato nella stessa misura prevista per gli uomini.

Art. 20 Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e' fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153:

  1. 1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;13

  2. 2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);

  3. 3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresi' alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

  4. 4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attivita' esercitata, allorche' le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

  5. 5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.

2. Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'articolo 20, primo comma, della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo e' fissata nella misura del 4,85 per cento.

3. Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica.

4. A decorrere dal 1 gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

5. Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari e' calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'art. 20 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e l'art. 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo e le norme che stabiliscono un limite massimo di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni.48

Art. 21 Minimali

1. Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, e' elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 2.500 giornaliere.4

2. Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

3. Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonche' le prime due classi di contribuzione delle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

4. Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432.

Art. 22 Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale fara' fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto:

  1. 1) relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-bis e 13 mediante:

    1. a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 17, 18 e 19;

    2. b) le disponibilita' derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico;

    3. c) le disponibilita' derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'art. 23;

    4. d) le disponibilita' accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

    5. e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo art. 24;
      relativamente agli articoli 4 e 14 con il maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 20 del presente decreto e col contributo dello Stato previsto dallo stesso articolo 14.

Art. 23 Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi

1. A decorrere dal 1 gennaio 1975 sono abrogati:

  1. a) l'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati dall'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge medesima e' assunta a totale carico dello Stato;

  2. b) l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, quale risulta dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale e tutte le altre spese per i servizi dell'ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono assunte a totale carico dello Stato;

  3. c) la legge 30 ottobre 1971, n. 909.

Art. 24 Apporti dello Stato per il Fondo sociale e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi

1. L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'art. 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi.

2. Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma e' determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire.

3. L'attribuzione degli apporti autorizzati al Fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali resta stabilita nel triennio 1974-76 negli importi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 25 Fonti di copertura

1. All'onere di 151 miliardi derivanti al bilancio dello Stato per l'anno 1974 dall'applicazione dell'art. 24 ed a quello di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5, 7 e 9 nonche' a quello di lire 85 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14-bis del presente decreto si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, nonche' di quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1974
LEONE
RUMOR - BERTOLDI -
TAVIANI - GIOLITTI -
LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 5. - CARUSO