Sez. 5, Sentenza n. 21451 del 09/10/2009 (Rv. 609987 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Soggetto passivo dell'imposta - Assegnatario con patto di futura vendita di alloggio di edilizia popolare - Assoggettabilità all'imposta - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), dalla lettura congiunta dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 si evince che soggetto passivo dell'imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Ne deriva, quindi, che l'assegnatario con patto di futura vendita di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, essendo titolare di un diritto personale di godimento sull'immobile, non è soggetto passivo dell'ICI.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)