Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 3 Rapporti concernenti reati che risultano in procedimenti civili, amministrativi o disciplinari
1. Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto, nel quale puo' ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al procuratore del Re, trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti. Altrettanto deve fare trattandosi di un reato non perseguibile d'ufficio, qualora sia presentata querela, richiesta o istanza all'Autorita' competente.
2. Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile e' sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.
3. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai giudizi davanti alle giurisdizioni amministrative e ai giudizi disciplinari davanti alle pubbliche Autorita'.
4. Quando l'azione penale e' gia' in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorita' che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio.
Art. 4 Referto
1. Chi ha l'obbligo del referto deve presentarlo entro ventiquattro ore o, se vi e' pericolo nel ritardo, immediatamente, al procuratore del Re, al pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera od assistenza o in loro mancanza all'ufficiale di polizia giudiziaria piu' vicino.
2. Il referto indica la persona o le persone che hanno determinato l'intervento del referente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, il luogo in cui attualmente trovasi l'offeso e, se e' possibile, le generalita' di questo o quant'altro valga ad identificarlo; inoltre tutte le notizie che servono a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha cagionato o puo' cagionare.
3. Qualora piu' persone abbiano prestato la loro opera od assistenza nella medesima occasione, sono tutte parimenti obbligate a presentare il referto, che puo' farsi con atti separati ovvero con unico atto da tutte sottoscritto, senza che l'omissione del referto da parte di taluno degli obbligati possa in alcun caso ritardare l'azione dell'Autorita' giudiziaria.
Art. 5 Richiesta di procedimento
1. Nei casi in cui, per promuovere l'azione penale, e' necessaria la richiesta, questa e' presentata per iscritto a qualsiasi ufficio del pubblico ministero, che provvede a trasmetterla all'ufficio competente.
Art. 6 Istanza di procedimento
1. L'istanza di procedimento e' presentata con le forme della querela.
2. L'istanza puo' essere presentata anche a un agente consolare della Repubblica all'estero il quale, provveduto quando occorre alla identificazione di chi l'ha presentata, trasmette direttamente gli atti al competente ufficio del pubblico ministero, certificando la data della presentazione.
Art. 7 Denuncia
1. Ogni persona, anche diversa dall'offeso, che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, puo' farne denuncia al procuratore del Re, al pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
2. La legge determina i casi nei quali la denuncia e' obbligatoria.
Art. 8 Formalita' della denuncia
1. Per la denuncia si osserva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, in quanto e' applicabile.
2. La denuncia puo' essere presentata per iscritto od oralmente, anche per mezzo di procuratore speciale.
3. La denuncia presentata per iscritto deve essere sempre sottoscritta dal denunciante o dal suo procuratore speciale.
4. Quando si tratta di delazioni anonime, si applica la disposizione dell'articolo 141.
5. Il pubblico ufficiale che riceve una denuncia, assunte quando occorre sommarie informazioni, la trasmette senza ritardo al procuratore del Re o al pretore competente.
Art. 9 Querela
1. Il diritto di querela si esercita mediante dichiarazione fatta personalmente o per mezzo di procuratore speciale all'Autorita' alla quale puo' essere presentata denuncia, nei modi per questa stabiliti.
Art. 10 Formalita' della querela
1. La dichiarazione orale di querela non produce effetti, se il processo verbale in cui e' ricevuta non e' sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
2. L'Autorita' che ha ricevuto la dichiarazione scritta di querela provvede quando occorre all'identificazione del querelante.
Art. 11 Curatore speciale per la querelo,
1. Nel caso preveduto dall'articolo 121 del codice penale il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno della nomina del curatore speciale. Alla nomina provvede con decreto motivato il presidente del tribunale del luogo in cui l'offeso si trova, su richiesta del procuratore del Re. Il pretore provvede d'ufficio per i reati di sua competenza. In ogni caso la nomina puo' essere promossa dagli istituti o dalle societa' che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
2. Il curatore speciale ha pure la facolta' di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.
3. Se la necessita' della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il presidente della corte o del tribunale o il pretore, davanti al quale si svolge o deve svolgersi il giudizio.
Art. 12 Inammissibilita' della querela dopo proposta l'azione civile
1. La querela non e' piu' ammessa quando chi avrebbe avuto diritto di presentarla ha proposto davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno ovvero ha fatto transazione sul danno.
Art. 13 Rinuncia all'esercizio del diritto di querela
1. La rinuncia espressa all'esercizio del diritto di querela preveduta dall'articolo 124 del codice penale e' fatta personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o ad un suo rappresentante. La dichiarazione puo' essere fatta anche oralmente davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un notaio, che, accertata quando occorre l'identita' del rinunciante, ne compila processo verbale. Questo non produce effetti se non e' sottoscritto dal dichiarante.
2. Qualora la rinuncia venga sottoposta a termini o a condizioni, la dichiarazione non produce effetti.
3. Con la stessa dichiarazione puo' essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Art. 14 Remissione della querela
1. La remissione della querela puo' essere fatta ed accettata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione presentata all'Autorita' procedente ovvero ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che deve trasmetterla immediatamente alla predetta Autorita'.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme stabilite nell'articolo precedente.
3. Il curatore speciale menzionato nell'ultimo capoverso dell'articolo 155 del codice penale e' nominato nei modi indicati nell'articolo 11.
4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente. Se i remittenti sono piu', tutti sono obbligati in solido verso lo Stato.
5. Nell'atto di remissione puo' essere convenuto che le spese siano in tutto o in parte a carico del querelato o dei querelati, ma cio' non pregiudica il diritto dello Stato di esigere direttamente dal remittente o dai remittenti il pagamento delle spese medesime.
Art. 15 Autorizzazione a procedere
1. Nei procedimenti per i quali e' necessaria un'autorizzazione, questa e' richiesta dal pubblico ministero, prima che sia emesso alcun mandato.
2. Se l'imputato e' stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione e' richiesta immediatamente. In tal caso, quando si tratta di reato per il quale e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, e' mantenuto provvisoriamente l'arresto.
3. Nello stesso modo si provvede se la necessita' di richiedere l'autorizzazione sorge dopo che l'imputato e' stato arrestato in seguito a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto.
4. Se l'autorizzazione e' negata, il giudice istruttore, a richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non doversi procedere per mancanza di autorizzazione.
5. Quando si procede contro piu' imputati per alcuni dei quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere conceduta, si puo' procedere nel frattempo al giudizio contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.
6. L'autorizzazione una volta conceduta non puo' essere revocata.
Art. 16 Autorizzazione a procedere per reati commessi in servizio di polizia
1. Non si procede senza autorizzazione del Ministro della giustizia contro gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro i militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.1
2. La stessa norma si applica alle persone che legalmente richieste hanno prestato assistenza.
3. L'autorizzazione e' necessaria per procedere tanto contro chi ha compiuto il fatto, quanto contro chi ha dato l'ordine di compierlo.23
Art. 17 Proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilita'. Riproponibilita' dell'azione penale
1. La sentenza, anche se divenuta irrevocabile, che dichiara non doversi procedere per mancanza o irregolarita' della querela, della richiesta, dell'istanza o dell'autorizzazione, non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona, se la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione e' in seguito regolarmente presentata.
2. La stessa disposizione si applica se la sentenza dichiara non doversi procedere per non essersi ancora verificata un'altra condizione di procedibilita'.
Art. 18 Questioni penali pregiudiziali a un procedimento penale
1. Quando la definizione di un procedimento penale dipende dalla definizione di un altro procedimento penale e non si puo' o non si ritiene opportuno provvedere all'unione dei medesimi, il primo procedimento e' rinviato fino a che sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'articolo 3.
Art. 19 Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale
1. Quando la decisione sull'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l'esercizio dell'azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell'art. 21.
2. La sospensione e' disposta anche d'ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce la esistenza e la serieta' della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d'istruzione.
3. Il pretore comunica immediatamente la ordinanza di sospensione al procuratore della Repubblica.
4. L'ordinanza e' in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell'inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso puo' essere proposto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale presso la corte d'appello dall'imputato e dalla parte civile.
5. Il giudizio civile quando e' necessario puo' essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.
Art. 20 Altre questioni pregiudiziali a un giudizio penale
1. Salvo quanto e' stabilito nell'articolo precedente, qualora la decisione sull'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia di competenza di un giudice civile o amministrativo, il giudice penale puo' anche d'ufficio con ordinanza rimettere tale risoluzione al giudice competente.
2. Questa facolta' puo' esercitarsi solo se la controversia non e' di facile risoluzione e la legge non pone limitazioni alla prova del diritto controverso.
3. Nell'ordinanza con la quale viene disposta la rimessione il giudice assegna un termine, durante il quale e' sospeso il procedimento penale. Il termine puo' essere prorogato per giusta causa una sola volta.
4. Se la proroga non e' concessa, o se nel termine prorogato la controversia non e' decisa con la sentenza indicata nel capoverso dell'articolo 21, il giudice anche d'ufficio con ordinanza revoca la sospensione. In tal caso con la sentenza il giudice decide su ogni elemento dell'imputazione.
5. Quando sulla controversia si trova gia' in corso il giudizio dinanzi a un giudice civile o amministrativo, il giudice puo' provvedere a' termini delle disposizioni precedenti.
Art. 21 Autorita' del giudicato che decide la questione pregiudiziale civile o amministrativa
1. La sentenza del giudice civile che anteriormente o posteriormente all'inizio del procedimento penale ha deciso una delle controversie prevedute dall'articolo 19, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acqui stato autorita' di cosa giudicata.
2. La sentenza del giudice civile o amministrativo che anteriormente o posteriormente all'inizio del procedimento penale ha deciso fra le stesse persone una delle controversie prevedute dall'articolo 20, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acquistato autorita' di cosa giudicata e purche' la legge non stabilisca limitazioni alla prova del diritto che era oggetto della controversia decisa con quella sentenza.
Capo II. Dell'azione civile
Art. 22 Legittimazione attiva e passiva all'esercizio dell'azione civile
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno puo' essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria.
2. Essa puo' essere proposta contro chi ha commesso il reato e quando ne sia il caso anche contro il responsabile civile.
Art. 23 Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale
1. Le persone indicate nella prima parte dell'articolo precedente possono esercitare l'azione civile nel procedimento penale, costituendosi parte civile. Tuttavia il giudice penale non puo' decidere sull'azione civile, quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa.60