Sez. 1, Sentenza n. 2871 del 10/03/1992 (Rv. 476159 - 01)
Appalto (contratto di) - Responsabilità - Del committente | Risoluzione del contratto per inadempimento del committente - Conseguenze - "Opus" parzialmente eseguito dall'appaltatore - Valore venale - Pagamento - Obbligo del committente - Determinazione di detto valore - Riferimento.
Appalto (contratto di) - Responsabilità - Del committente
In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'"opus" parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'"opus" predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)