Sez. L - , Sentenza n. 22190 del 12/09/2018 (Rv. 650498 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro - Difesa dell'INPS in proprio - Obbligatorietà - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In tema di procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, che nel prevedere la notifica all'INPS degli atti relativi attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'Istituto tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, non esclude la facoltà da parte dell'Istituto di farsi difendere da un avvocato esterno o da un legale del proprio ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)