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Sez. L, Sentenza n. 7607 del 23/12/1983 (Rv. 432221 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITÀ DELLA PARTE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - DEFERIMENTO ALLA PERSONA FISICA COSTITUITA IN GIUDIZIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432221-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITÀ DELLA PARTE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - DEFERIMENTO ALLA PERSONA FISICA COSTITUITA IN GIUDIZIO - NECESSITÀ.*

Il giuramento decisorio, che può essere deferito tanto su un fatto proprio della persona che deve prestarlo, quanto sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui, deve essere deferito a quella determinata persona fisica che si è costituita in giudizio e, nel caso, quale rappresentante di un ente, assumendosi così la qualità di parte in causa, posto che la capacità di stare in giudizio (nella specie, quale legale rappresentante di una società per azioni) si intende comprensiva della capacità di deferire, accettare, prestare e riferire il giuramento decisorio. (V 5799/83, mass n 430663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2737, Cod. Civ. art. 2739, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)