Sez. 5, Sentenza n. 4606 del 29/03/2002 (Rv. 553382 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Versamenti I.L.O.R. - Rimborso - Relativa richiesta - Termine decadenziale ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Carattere di norma speciale rispetto all'art. 43 dello stesso decreto, prevedente la prescrizione quinquennale per l'azione di accertamento degli uffici finanziari - Configurabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In materia di rimborso di versamenti indebiti di I.L.O.R., trova applicazione il termine decadenziale di diciotto mesi stabilito dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da ritenere norma speciale rispetto all'art. 43 dello stesso decreto, il quale prevede la prescrizione quinquennale per l'azione di accertamento degli uffici finanziari.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)