Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 10 luglio 1980, causa 37/79
Epigrafe
Nel procedimento 37/79,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de commerce di Parigi (Terza Sezione) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Anne Marty SA, avente sede in Parigi,
e
Estée Lauder SA, avente sede in Parigi,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CEE e di alcune norme per l'applicazione di detto articolo,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La società A. Marty, attrice nella causa principale, gestisce in Parigi un negozio per la vendita al minuto, nel quale vende articoli di profumeria.
La società Estée Lauder, convenuta nella causa principale, fondata il 30 marzo 1967, è l'affiliata francese della società canadese Estée Lauder Cosmetics Ltd. Essa si occupa in particolare della distribuzione, della vendita, dell'importazione e dell'esportazione di cosmetici, articoli da toeletta, articoli igienici e profumeria.
punto 2
Con atto (exploit) 20 aprile 1978, la A. Marty ingiungeva alla Estée Lauder die intestarle un conto e di affidarle in deposito prodotti Estée Lauder e — quindi — di registrare e dar seguito al primo ordine contenuto nell'atto stesso, precisando che avrebbe pagato al ricevimento della fattura.
La Estée Lauder rifiutava di eseguire la fornitura, il che induceva la società Marty a citarla dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi, con atto del 5 maggio 1978, chiedendo in particolare la sua condanna ad eseguire l'ordine e a versare all'attrice la somma di FF 100000 come risarcimento.
Nelle conclusioni del 4 ottobre 1978, la Estée Lauder chiedeva al tribunale, in particolare, di respingere la domanda della Marty e — in subordine — di «statuire che, poiché il diritto comunitario si applica ai rapporti contrattuali fra la Lauder e i suoi distributori autorizzati e poiché, secondo le norme comunitarie, sono ammesse le reti di distribuzione selettiva formate da rivenditori scelti non solo secondo criteri qualitativi, ma anche quantitativi, il rifiuto opposto dalla società Estée Lauder, che distribuisce prodotti di lusso, per i quali la rinomanza della marca ha grande importanza, era legittimo e giustificato».
punto 3
Dinanzi al giudice nazionale, la Anne Marty ha sostenuto che il rifiuto di vendita opposto dalla Estée Lauder è incompatibile con le disposizioni d'ordine pubblico dell'ordinanza francese 30 giugno 1945 e del decreto 24 giugno 1958 in materia di rifiuto di vendita. Questo sistema illegale conferisce ai concessionari della Estée Lauder una tutela territoriale a detrimento degli altri venditori, giacché si risolve nella soppressione della concorrenza nel settore ed è in contrasto con il miglioramento del servizio alla clientela. Secondo la società Marty, l'art. 85 del Trattato di Roma ha pure sancito il principio del divieto dei contratti di concessione esclusiva, salvo le deroghe previste al n. 3. Ora, la società Lauder non può avvalersi per nessuna ragione delle disposizioni di detto n. 3 dell'art. 85. Infine la Marty osserva che il suo negozio è molto elegante, molto rinomato e ben considerato.
L'Estée Lauder ha ribattuto a questi argomenti che gli accordi su cui si impernia il suo sistema di distribuzione sono conformi alle norme comunitarie sulla concorrenza, che prevalgono sul diritto nazionale. I contratti che vincolano la Lauder ai suoi distributori autorizzati in Francia sono stati notificati alla Commissione onde fruire dell'esenzione contemplata dal n. 3 dell'art. 85. La Lauder sostiene che la validità di dette convenzioni è stata riconosciuta anche sotto il profilo del diritto comunitario e quindi gli accordi devono ritenersi validi secondo il diritto interno. La Lauder ha dedotto poi, in subordine, che i contratti coi suoi distributori autorizzati sono conformi alla legge francese in materia di concorrenza, che essi contengono solo clausole consone alla «Circolare Fontanet» del 30 marzo 1960, in quanto le parti contraenti hanno reciprocamente limitato il loro raggio d'azione onde migliorare il servizio reso al consumatore, però senza imporre prezzi di rivendita e senza informarsi al principio della limitazione volontaria della concorrenza. Infine l'Estée Lauder ha rilevato che la Marty non vende esclusivamente prodotti di bellezza, giacché il suo negozio offre pure altri prodotti, specie capi d'abbigliamento.
punto 4
Nella sentenza di rinvio, il Tribunal de commerce di Parigi ha ritenuto che l'art. 85 del Trattato può applicarsi alle convenzioni stipulate dalla Lauder con i suoi distributori autorizzati in Francia. Il Tribunal de commerce è giunto a questa conclusione, tenendo conto del fatto che dette convenzioni contengono clausole relative alle vendite e alle forniture (obbligo imposto ai distributori di non cedere i prodotti a distributori non autorizzati; obbligo imposto a questi di non vendere ad altri distributori autorizzati in Stati membri diversi, nell'anno successivo al loro lancio, i prodotti nuovi senza previo accertamento che la Lauder ha già posto in vendita detti prodotti sul mercato di destinazione; impegno assunto dalla Lauder di non fornire i suoi prodotti a persone diverse dai suoi distributori autorizzati) e valide per tutti i paesi del mercato comune; il tribunale ha quindi giudicato che i contratti stipulati tra la Lauder e i suoi rivenditori francesi potevano pregiudicare l'interscambio comunitario. Il tribunale ha pure tenuto conto del fatto che i prodotti Estée Lauder non sono fabbricati in Francia, ma in Belgio e in Gran Bretagna e quindi i prodotti forniti ai rivenditori francesi dalla Lauder provengono da un altro Stato membro, il che pregiudica pure l'interscambio comunitario.
punto 5
Il Tribunal de commerce ha però sottolineato che la Commissione, con lettera raccomandata del 23 marzo 1977, ha informato la società Lauder che il suo contratto tipo di distribuzione e le condizioni di vendita praticate in Francia potevano considerarsi «tali da non incorrere nei divieti di cui alle norme sulla concorrenza del Trattato CEE». Il testo completo della lettera, a firma R. Mussard, direttore facente funzione, è il seguente:
«Oggetto: pratica n. IV/29.363 — Organizzazione di vendita Estée Lauder
Signori,
con riferimento alla pratica di sui sopra, mi pregio di informarvi che il contratto tipo di distribuzione e le condizioni di vendita praticate dalla vostra società in Francia possono considerarsi, tenuto conto della sfera economica in sui vengono ad inserirsi, tali da non incorrere nei divieti di cui alle norme sulla concorrenza del Trattato CEE.
Mi farete comunque cosa grata comunicandomi se e come avete organizzato le vostre reti di vendita nei restanti otto paesi della Comunità economica europea e, ove esistano, trasmettendomi copia degli accordi che disciplinano le vostre organizzazioni di vendita in detti paesi, oppure una descrizione particolareggiata del loro contenuto se l'accordo non è stato stipulato in forma scritta.
In attesa di una vostra sollecita risposta, porgo distinti saluti.»
punto 6
Il Tribunal de commerce di Parigi si è chiesto come andasse intesa la lettera di cui sopra, esprimendosi come segue:
«Atteso che la lettera della Commissione 23 luglio 1977 pare assimilabile ad un attestato negativo che stabilisce l'insussistenza di violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato di Roma (e non ad una deroga al divieto d'intese a norma dell'art. 85, n. 3).
Atteso che in forza dell'art. 9, n. 2, del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 17 la Commissione è competente ad applicare l'art. 85, n. 1, del Trattato di Roma.
Che, tuttavia, a norma dell'art. 9, n. 3, dello stesso regolamento, finché la Commissione non ha dato avvio ad alcun procedimento, le autorità degli Stati membri restano competenti ad applicare l'art. 85, n. 1.
Atteso che un attestato negativo costituisce una decisione della Commissione che va osservata dai giudici nazionali, in forza della prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale.
Atteso che, però, il termine “attestato negativo” non figura né nel titolo, né nel testo della lettera della Commissione 23 luglio 1977.
Che non risulta che detto documento negativo abbia avuto comunque la prescritta pubblicità nella Gazzetta ufficiale delle CC.EE., conformemente agli artt. 19, n. 3 e 21, n. 1, del regolamento n. 17.
Che non risulta chiaramente che sia stato dato avvio ad un procedimento ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17, né che lo stesso si sia svolto o concluso.»
punto 7
Dalle considerazioni suesposte — ha concluso il giudice del merito — emergono serie difficoltà sotto il profilo del diritto comunitario, quindi il Tribunal de commerce di Parigi, con sentenza 28 febbraio 1979, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la lettera 23 luglio 1977 (ventitré luglio millenovecentosettantasette) 1 della Commissione delle Comunità europee, nella quale non compaiono i termini “attestato negativo” e pare sia stata rilasciata senza che le sia stata data la pubblicità contemplata dal regolamento n. 17, costituisca un attestato negativo.
2. In caso affermativo, se la lettera ventitré luglio millenovecentosettantasette 1 costituisca una decisione della Commissione, opponibile a terzi e che va osservata dai giudici degli Stati membri della Comunità.
3. In caso di soluzione negativa della prima o della seconda questione, se vi sia stata instaurazione del procedimento di cui all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 e quali siano le autorità attualmente competenti ad applicare l'art. 85, n. 1, del Trattato.»
punto 8
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte di giustizia il 2 marzo 1979.
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle CC.EE., hanno presentato osservazioni scritte la società Estée Lauder, convenuta nella causa principale, con l'avvocato C. Lebel, della Corte d'appello di Parigi; la Repubblica francese, nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Temple Lang e dal sig. J.F. Verstrynge, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni della società Es tèe Lauder › 1. Organizzazione di vendita Estée Lauder
paragrafo 1
La Lauder dichiara che la sua organizzazione di vendita si fonda su criteri di selezione qualitativi e quantitativi.
paragrafo 2
La selezione qualitativa si opera secondo i criteri normalmente seguiti nel settore della profumeria di lusso, cioè offrire ad una clientela d'élite locali raffinati, personale specializzato e competente per il servizio, per la consulenza e per la giusta presentazione dei prodotti di qualità che vengono richiesti.
paragrafo 3
La selezione quantitativa è dettata dalla necessità di garantire un alto grado di redditività dei punti di vendita, onde poterli mantenere al livello richiesto dalla clientela e rinnovarli per tener il passo con la moda. Questa selezione quantitativa consente inoltre di garantire un buon margine di utile ai distributori autorizzati, per lo stesso fatto che vengono limitate le vendite di quei prodotti che interessano solo una categoria di clienti. Infine un'ampia diffusione deprezza i prodotti ed ha conseguenze negative sul piano internazionale.
paragrafo 4
Gli impegni assunti dai distributori autorizzati col contratto tipo stilato dalla Estée Lauder sono i seguenti:
paragrafo 5
«— l'obbligo di vendere i prodotti in una sola località e solo al dettaglio;
— il locale di vendita, il suo arredamento e le eventuali altre merci offerte nel contempo al pubblico devono rispondere a determinati criteri;
— l'obbligo di vendere tutta la gamma di prodotti del fabbricante;
— l'obbligo di disporre sempre di materiale di dimostrazione, supporti per l'esposizione, campioni fittizi ed altro materiale pubblicitario da esporre nel negozio, nonché l'obbligo di esporlo nei punti più favorevoli all'interno o all'esterno del negozio;
— l'obbligo di avere sempre scorte adeguate di qualsiasi articolo, onde garantire sempre la fornitura pronta al cliente;
— l'obbligo di raggiungere regolarmente un fatturato minimo;
— la concessione al distributore autorizzato della facoltà di rifornirsi presso qualsiasi affiliata straniera;
— l'obbligo di controllare attentamente la freschezza dei prodotti posti in vendita».
paragrafo 6
Gli obblighi incombenti al produttore sono i seguenti:
paragrafo 7
«— fornire i suoi prodotti solo ai distributori autorizzati;
— assistere detti distributori fornendo loro documentazione e materiale pubblicitario sufficienti;
— occuparsi attivamente dell'addestramento e dell'aggiornamento del personale dei dettaglianti».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni della società Es tèe Lauder › 2. Se possa applicarsi l'art. 85, n. 3
paragrafo 1
Secondo l'Estée Lauder, le restrizioni connesse con la sua organizzazione di vendita devono senza dubbio fruire dell' esenzione a norma dell'art. 85, n. 3.
paragrafo 2
La produzione viene migliorata, specie per effetto della qualificazione dei dettaglianti autorizzati, che consente al produttore di conoscere meglio le esigenze e i gusti del pubblico, nonché la situazione del mercato.
paragrafo 3
La distribuzione è avvantaggiata per la stessa competenza dei distributori ufficiali e per l'eleganza con cui viene accolta la clientela. La selezione quantitativa dei venditori contribuisce a questo miglioramento in quanto garantisce una redditività dei punti di vendita tale da garantire ai dettaglianti utili sufficienti da poter procedere anche agli investimenti necessari per operare in un settore merceologico di lusso.
paragrafo 4
I consumatori fruiscono di una congrua parte dell'utile che deriva da questo sistema organizzativo, in quanto:
paragrafo 5
anzitutto dispongono di locali di loro gradimento, di prodotti sempre più perfezionati ed originali ed hanno la garanzia di forniture sempre freschissime;
inoltre vengono loro risparmiati gli aumenti degli oneri distributivi, inevitabili se la distribuzione diventasse anarchica.
paragrafo 6
In realtà i contratti tra fabbricanti e rivenditori implicano una vera assistenza nella vendita da parte del fabbricante al rivenditore; assistenza onerosa, nella quale rientra la fornitura al rivenditore di pannelli pubblicitari, di materiali diversi e di campioni.
paragrafo 7
Se il fabbricante fosse tenuto a rifornire chiunque gli richiede il prodotto, onde non nuocere al prestigio del suo marchio dovrebbe dare la stessa assistenza a tutti i rivenditori e l'assistenza pubblicitaria e il ritiro dei prodotti scaduti aumenterebbero notevolmente e verrebbero a incidere percentualmente, specie per i rivenditori con scarso fatturato, in modo molto oneroso. Queste nuove spese si ripercuoterebbero inevitabilmente sul prezzo di vendita.
paragrafo 8
Invece di consentire questa diffusione disordinata, i fabbricanti sorvegliano attentamente, su tutto il territorio nel quale sono rappresentati, l'andamento di quello che normalmente si vuole designare come «ricchezza viva».
paragrafo 9
La ricchezza viva di una regione è la quantità di denaro che può venir spesa nella regione, cioè la somma potenziale destinata ad acquisti nella regione.
paragrafo 10
Detta ricchezza viva si calcola in base al consumo reale della popolazione in un determinato settore merceologico. I prodotti di bellezza, da toeletta ed i profumi rappresentano, tra i prodotti non alimentari, una categoria distinta, e per questa categoria il coefficiente di ricchezza viva consente alle imprese, man mano che si espandono, di creare nuovi punti di vendita tenendo conto delle possibilità ben precise del mercato per gli articoli che loro interessano (vedasi in allegato un estratto del «Proscop» sul calcolo della ricchezza viva).
paragrafo 11
Solo il fabbricante, tenendo conto di quello che può desumere dalle inziative prese dalla concorrenza e dalle indicazioni dei suoi rivenditori, può decidere quali nuovi punti di vendita possono essere fonte di un aumento degli utili. Per questo motivo egli non è tenuto ad evadere ogni ordine che gli pervenga.
paragrafo 12
Da quanto è esposto in precedenza si conclude che le restrizioni litigiose sono indispensabili.
paragrafo 13
Infine la concorrenza non viene eliminata per una parte sostanziale dei prodotti in questione.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni della società Es tèe Lauder › 3. Disciplina fancese inerente al rifiuto di vendita
paragrafo 1
L'esistenza di una disposizione penale che punisce il rifiuto di vendita — come l'art. 37 dell'ordinanza francese del 30 giugno 1945 — in uno Stato membro è causa di distorsione della concorrenza a danno delle imprese aventi sede in detto Stato. Contrariamente ad altri paesi che hanno preferito una posizione più sfumata, la Francia è l'unico Stato membro ad aver vietato radicalmente il rifiuto di vendita. Questa diversità di disciplina fa sì che venga falsato il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune: da un lato, il costo della distribuzione viene fatto dipendere dalla disciplina nazionale del rifiuto di vendita, dall'altro, lo sviluppo della produzione di una ditta può venir gravemente perturbato da richieste provenienti da clienti la cui attività si rivela «prima facie» poco redditizia per il fabbricante, la cui posizione concorrenziale viene così indebolita.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni della società Es tèe Lauder › 4. Lettere della Commissione alla Estée Lauder
paragrafo 1
Dopo la prima lettera del 23 marzo 1977, menzionata dal giudice a quo, la Estée Lauder ricorda che vi è stata una seconda lettera della Commissione sulla sua rete di vendita, datata 8 giugno 1978, indirizzata a Clinique Laboratoires SARL, con sede allo stesso indirizzo della Estée Lauder. Questa lettera, firmata dal sig. Mussard, consigliere, per conto del direttore, assente, è del seguente tenore:
paragrafo 2
«Oggetto: Pratica n. IV/29.357 — Organizzazione di vendita dei prodotti di profumeria Clinique
Signori,
riferendomi alle spiegazioni circa la vendita dei vostri prodotti nella CEE, fornitemi con le vostre lettere del 6 aprile 1977 e del 28 marzo scorso, sono lieto di comunicarvi che la pratica a voi intestata è stata archiviata.
(Formula di cortesia).»
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni della società Es tèe Lauder › 5. Portata e natura delle lettere spedite dalla Commissione
paragrafo 1
Richiamandosi alla sentenza della Corte del 15 marzo 1967 (causa SA Cimenteries CBR ed altri, Race. 1967, pag. 93) l'Estée Lauder deduce che le lettere summenzionate costituiscono gli atti con cui la Commissione ha omologato in modo non equivoco le clausole stipulate nei contratti di distribuzione esclusiva della Estée Lauder nel mercato comune. Secondo l'Estée Lauder, queste lettere costituiscono una decisione assimilabile a quella adottata per le altre imprese di questo settore industriale. Su questo punto preciso l'Estée Lauder si richiama alle lettere indirizzate dalla Commissione agli altri fabbricanti di prodotti di profumeria e specialmente alla società Rochas, menzionate nelle cause riunite 253/78 e 1-3/79. In queste lettere la Commissione ricorda in particolare che essa intende vigilare sui contratti che essa ha autorizzato e che le società firmatarie non devono abusare del diritto loro conferito dall'autorità comunitaria. Questa parte di dette lettere rientra nella sfera d'applicazione dell'art. 8 del regolamento n. 17, relativo all'art. 85, n. 3. Se ne deve desumere allora che dette lettere costituiscono decisioni d'esenzione non formali. Dal momento che si deve presumere che la Estée Lauder è soggetta allo stesso regime vigente per le altre imprese del settore destinatarie di una delle lettere in questione, si deve pure poter interpretare le lettere del 23 marzo 1977 e dell'8 giugno 1978 come «decisioni non formali di esenzione» ai sensi dell'art. 85, n. 3.
paragrafo 2
L'Estée Lauder propone allora di risolvere così il quesito:
paragrafo 3
«Il complesso delle lettere della Commissione (23 marzo 1977 e 8 giugno 1978) costituisce una decisione non formale il cui contenuto è un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE che vale per tutti i contratti relativi alla distribuzione selettiva, qualitativa e quantitativa, della società Estée Lauder».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni della Repubblica francese
paragrafo 1
La Repubblica francese fa rilevare anzitutto che la controversia va vista nel contesto più ampio della distribuzione dei prodotti di profumeria che già costituisce oggetto delle cause riunite 253/78 e 1-3/79.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni della Repubblica francese › Sulla prima questione
paragrafo 1
Secondo la Repubblica francese, la soluzione di questa prima questione è difficile, in considerazione dell'art. 2 del regolamento n. 17. Infatti si prospettano due alternative:
paragrafo 2
a) la lettera inviata dalla Commissione alla Estée Lauder può apparire corrispondente alla definizione dell'attestato negativo contenuta nell'art. 2 del regolamento n. 17. In realtà in questa lettera, su richiesta dell'impresa, la Commissione dichiara di non aver più motivo, dati gli elementi di cui è venuta a conoscenza, di intervenire nei confronti degli accordi che le sono stati sottoposti a norma degli artt. 85, n. 1 e 86 del Trattato.
Si deve però accertare la natura di questo «attestato negativo» contenuto nella lettera del 23 marzo 1977. Infatti:
l'attestato è irregolare, in quanto la Commissione non ha seguito la procedura prescritta dal regolamento n. 17 (consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, pubblicazione della domanda onde consentire ai terzi interessati di presentare le loro osservazioni).
Questo «attestato» non può considerarsi definitivo nei confronti dei terzi poiché non è stato pubblicato a norma dell'art. 21, n. 1.
b) La Repubblica francese ha invece motivo di ritenere che la lettera del 23 marzo 1977 non costituisce un attestato negativo.
In effetti, da un lato, a norma del tenore dello stesso art. 2 del regolamento n. 17, «la Commissione può accertare, su domanda», ma non è affatto obbligata. Non è quindi da escludersi che la Commissione archivi una pratica senza adottare, così facendo, un attestato negativo formale, prassi del resto frequentemente seguita.
D'altra parte, la Commissione non ha mai sostenuto che la sua lettera è un attestato negativo ufficiale e non ha affatto seguito, per redigerla, la procedura prescritta dal regolamento n. 17. Pur se non si possono opporre alla Estée Lauder le eventuali anomalie della procedura seguita dalla Commissione, vi sarebbe interesse a riconoscere che l'atto costituisce un attestato negativo solo se detto attestato avesse conferito definitivamente diritti all'attrice. Invece, come è stato illustrato in precedenza, questa ipotesi va scartata, giacché — non essendo stato pubblicato — l'attestato litigioso può venir contestato dai terzi.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni della Repubblica francese › Sulla seconda questione
paragrafo 1
La questione ha un contenuto solo se si risolve positivamente la questione che precede. Nonostante abbia suggerito una soluzione negativa per il primo quesito, la Repubblica francese ritiene opportuno esporre determinati argomenti, per l'eventualità che la Corte si pronunciasse in senso diverso.
paragrafo 2
La soluzione del secondo quesito implica una distinzione tra problema generale e caso specifico.
paragrafo 3
a) Nella fattispecie, è impossibile ammettere che la lettera 23 marzo 1977 abbia un'efficacia che la renda opponibile ai terzi, giacché non è stata in alcun modo pubblicata. Quindi si deve riconoscere che la società Marty può sollevare un'eccezione per contestare l'attestato negativo, e spetta alla Corte di giustizia, sollecitata dal Tribunal de Commerce, dichiarare l'irregolarità di detto attestato.
b) E complesso il problema generale del se un attestato negativo vincoli il giudice nazionale che deve applicare gli am. 85, n. 1 e 86 del Trattato di Roma.
paragrafo 4
Pur se i giudici vanno considerati «autorità degli Stati membri» ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 (vedasi, ad esempio, causa 43/69, Race. 1970, pag. 127), si deve ammettere che detta qualifica è più difficilmente attribuibile ai giudici se devono pronunciarsi in via incidentale.
paragrafo 5
Ciò premesso, e pur se è fuori dubbio che l'art. 85, n. 1 è direttamente efficace negli Stati membri, la Repubblica francese sottolinea che si deve tener conto dell'esigenza delle imprese di far affidamento sulla certezza del diritto.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni della Repubblica francese › Sulla terza questione
paragrafo 1
L'art. 9 del regolamento n. 17 stabilisce le norme per l'attribuzione della competenza ad applicare gli artt. 85 e 86 e dispone in particolare, al n. 3, che le autorità degli Stati membri conservano la competenza ad applicare l'art. 85, n. 1 e l'art. 86 «fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli artt. 2, 3 o 6».
paragrafo 2
Nonostante le divergenze esistenti nella dottrina circa la nozione di «inizio della procedura», pare opportuno, su questo problema, seguire la falsariga scelta dalla Commissione, confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza 48/72 «Haecht II» (Race. 1973, pag. 77), secondo cui l'inizio di un procedimento è determinato da un atto giuridico ben determinato, adottato a questo fine e notificato agli interessati e alle autorità nazionali. Ora, nella fattispecie, la Commissione non ha emanato alcun atto del genere.
paragrafo 3
Nel caso specifico, è dunque fuori dubbio che il Tribunal de Commerce è competente ad applicare l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE nell'ambito della controversia di cui deve conoscere.
paragrafo 4
Qualora la ritenesse che è stato «iniziato un procedimento» ai sensi dell'art. 9, n. 3, si tornerebbe ad avere una situazione giuridica come quella ipotizzata nella seconda questione alla lett. b).
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione fa una breve descrizione del procedimento amministrativo seguito nei confronti degli accordi stipulati dalla Estée Lauder. Da questa esposizione risulta che l'Estée Lauder ha trasmesso alla Commissione I'll gennaio 1977 il suo contratto tipo di distribuzione nonché le condizioni generali di vendita che essa pratica ai suoi dettaglianti in Francia. Poiché detti accordi sono consoni all'orientamento assunto dalla Commissione nei confronti dei sistemi di distribuzione selettiva praticati nel settore della profumeria, la Commissione inviava alla Lauder la lettera del 23 marzo 1977, di cui è questione nel provvedimento di rinvio. Su richiesta della Commissione, l'Estée Lauder ha poi precisato anche che nei rimanenti otto Stati membri, la distribuzione dei suoi prodotti si opera tramite filiali che praticano, nei confronti dei rispettivi dettaglianti autorizzati, condizioni simili a quelle che essa pratica in Francia. Con lettera 8 giugno 1978, la Commissione comunicava allora all'Éstée Lauder l'archiviazione della pratica. Mai la Commissione ha iniziato il procedimento a norma dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17/62 per quel che riguarda gli accordi che interessano la Estée Lauder.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione
paragrafo 1
Secondo la Commissione, il problema sollevato dalla prima questione pregiudiziale presenta due aspetti. Un primo aspetto è quello relativo alla natura giuridica della lettera, e — nella fattispecie — lo stabilire se detta lettera sia o meno una decisione ai sensi dell'art. 189, 4o comma, del Trattato CEE, ed un secondo aspetto è quello relativo all'oggetto di detta lettera e nella fattispecie lo stabilire se essa abbia come oggetto il rilascio di un attestato negativo ai sensi dell'art. 2 e del sesto considerando del regolamento n. 17.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione › 1. La natura giurìdica della lettera
paragrafo 1
Richiamandosi alle definizioni della nozione di «decisione» fornite dalla Corte nelle sentenze Forgés de Chatillon (Race. 1966, pag. 394) ed Henricot (Race. 1963, pag. 450) nonché nella sentenza CBR (causa Cementi) (Race. 1967, pag. 105-106), la Commissione ritiene che la lettera del 23 marzo 1977 non possieda tutti i requisiti necessari per potersi considerare una «decisione» ai sensi dell'art. 189, 4o comma, del Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione › 1. La natura giurìdica della lettera › a) Competenza
paragrafo 1
La lettera di cui trattasi è firmata da un dipendente della Direzione generale IV, facente funzione di direttore della direzione IV/B. Una persona von queste qualifiche non può assolutamente ritenersi competente ad emanare una decisione ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 17. La lettera non faceva neppure menzione del fatto che il firmatario impegnava la Commissione o aveva il mandato per vincolarla e nemmeno che egli esprimeva l'opinione della Commissione.
paragrafo 2
Il regolamento interno della Commissione, il cui art. 27 disciplina le delegazioni di potere, è stato pubblicato nella GU n. L 199 del 30 luglio 1975, pag. 43. Nello stato attuale del diritto comunitàtrio, la competenza ad adottare decisioni a norma dell'art. 2 del regolamento n. 17 non è comunque stata delegata a dipendenti, direttori e nemmeno a direttori generali. Che i direttori della DG IV non abbiano facoltà di assumere impegni a nome della Commissione è del resto già stato sottolineato dalla Corte nella sentenza Frubo (Racc. 1975, pag. 581, n. 20).
paragrafo 3
La lettera non può quindi per nessun motivo venir considerata come un atto emanato dall'organo competente. D'altro canto, contrariamente a quanto si è verificato nella causa Cementi di cui sopra, questa lettera non è stata preceduta da alcuna deliberazione o atto del Collegio dei Commissari riuniti in veste di Commissione.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione › 1. La natura giurìdica della lettera › b) Forme sostanziali
paragrafo 1
La lettera in questione non è nemmeno un atto con cui si è statuito definitivamente in una forma che consente di identificare la natura dell'atto. Mai nella lettera si indica che si tratta di una decisione, né si fa cenno che contenga una statuizione. Non compare nemmeno l'espressione «attestazione negativa», come ha fatto rilevare il giudice a quo. Essa non è nemmeno redatta con le formule d'uso impiegate in tutte le decisioni di attestazione negativa (visti, motivazione espressa, dispositivo, ecc.) adottate dalla Commissione. Per di più, come giustamente osserva il giudice a quo, la lettera è stata scritta senza darle la pubblicità prescritta dall'art. 17. Essa non è stata pubblicata sulla GU come prescritto dall' art. 21, n. 1, dello stesso regolamento e non compare nemmeno nell'elenco delle decisioni che la Commissione pubblica ogni anno in allegato alla sua relazione annuale sulla politica della concorrenza. Anzi, una di queste relazioni (la 5a, 1975, pag. 55, n. 59) indica che l'azione della Commissione in questo settore non si è concretata in decisioni formali, il che lascia intendere, per di più, che la Commissione non si riproponeva di adottare decisioni in questo settore.
paragrafo 2
La somma di detti indizi, secondo la Commissione, è sufficiente a dimostrare che la lettera non è una decisione, facendole difetto vari requisiti sostanziali di forma.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione › 1. La natura giurìdica della lettera › c) Natura vincolante
paragrafo 1
Al massimo questa lettera potrebbe considerarsi come lettera amministrativa che comunica ad un'impresa che l'ufficio competente della Commissione ha giudicato di non aver più motivo d'intervenire, dati gli elementi di cui è in possesso, nei confronti degli accordi notificati a norma dell'art. 85, n. 1, del Trattato di Roma.
paragrafo 2
Eccezione fatta per queste conseguenze, la lettera non lede gli interessi della Lauder, dato che essa può sempre invocare la notifica di cui conserva i vantaggi giuridici, anche se la pratica è archiviata. La lettera non ha nemmeno carattere vincolante per la Estée Lauder.
paragrafo 3
Quindi, dato che la lettera si limita a constatare che non vi è infrazione delle norme sulla concorrenza, almeno amministrative, esse si produrrebbero solo nei confronti della Commissione, che non può più intervenire, se non emergono elementi nuovi, nei confronti di detti accordi, specie infliggendo ammende.
paragrafo 4
Per i motivi suesposti, la Commissione ritiene che la lettera in questione non possa considerarsi come una decisione ai sensi dell'art. 189, 4o comma, del Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione › 2. Oggetto della lettera
paragrafo 1
Richiamandosi alle osservazioni scritte presentate nelle cause riunite 253/78 e 1-3/79, la Commissione ricorda di aver deciso di non intervenire nel settore della profumeria, a condizione che vengano soppressi tutti i divieti diretti o indiretti di esportare o di importare imposti in modo particolare ai rivenditori autorizzati, nonché ľobbligo loro imposto di rispettare i prezzi imposti alla reimportazione o alla riesportazione.
paragrafo 2
L'iter logico seguito dalla Commissione nella sua presa di posizione, che si è voluto comunicare alla Estée Lauder mediante la lettera in questione, è simile a quello dell'attestato negativo contemplato dall'art. 2 del regolamento n. 17. E quindi a ragione che il Tribunal de commerce ha ritenuto che la lettera in questione «pare assimilabile ad un attestato negativo che stabilisce l'insussistenza di violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato di Roma (e non ad una deroga al divieto di intese a norma dell'art. 85, n. 3)».
paragrafo 3
Anche il testo della lettera corrobora questa conclusione, allorché si dice che i contratti di cui trattasi «tenuto conto della sfera economica in cui vengono ad inserirsi, possono considerarsi tali da non incorrere nei divieti di cui alle norme sulla concorrenza del Trattato CEE». Siffatto tenore si può intendere solo nel senso che indica che i contratti in questione non costituiscono infrazione all' art. 85, n. 1 e quindi non ricadono sotto il divieto ivi sancito.
paragrafo 4
Secondo la Commissione, si deve dunque concludere che il ragionamento seguito nella lettera alla Estée Lauder è simile al ragionamento seguito dalla Commissione allorché essa adotta una decisione di attestato negativo.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione › 2. Oggetto della lettera › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Ritenendo che non si possa risolvere affermativamente la prima questione, la Commissione ritiene che il secondo quesito non sia pertinente. La Commissione sottolinea comunque che è opportuno notare che la lettera che sta alla base della controversia non è opponibile ai terzi e che inoltre non vincola i giudici degli Stati membri, dato che non si tratta di una decisione formale d'attestato negativo e — comunque — anche una decisione formale d'attestato negativo viene, per natura, adottata in base ai soli elementi di cui dispone la Commissione e normalmente non vincola i giudici degli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione › 2. Oggetto della lettera › Sulla terza questione
paragrafo 1
La Commissione fa notare che, poiché essa non ha mai iniziato il procedimento di cui all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 relativamente alla pratica in esame, si dovrebbe rispondere al giudice a quo che già per questo motivo esso è competente ad applicare l'art. 85, n. 1.
paragrafo 2
Si desume poi dalla sentenza della Corte nella causa BRT I, Racc. 1974, pag. 51, che il fatto che l'espressione «autorità degli Stati membri» di cui all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 comprenda in alcuni paesi giudici specialmente competenti ad applicare la disciplina nazionale sulla concorrenza o a sindacare la legittimità della stessa applicazione operata dalle autorità amministrative, non può dispensare dal pronunciarsi un giudice di fronte al quale viene invocata l'efficacia immediata degli artt. 85 e 86.
paragrafo 3
La competenza di detto giudice a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale non può venir paralizzata dall'art. 9 del regolamento n. 17. Tuttavia, se la Commissione inizia un procedimento a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, detto giudice può, se lo ritiene necessario per ragioni inerenti alla certezza del diritto, sospendere il procedimento in attesa dell'esito dell'azione intrapresa dalla Commissione.
paragrafo 4
Richiamandosi al n. 3 della motivazione della sentenza Walt Wilhelm, Racc. 1969, pag. 1, la Commissione sottolinea poi che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 è in ogni caso privo di pertinenza nell'ipotesi in cui le autorità degli Stati membri si limitino ad applicare il loro diritto nazionale.
paragrafo 5
In conclusione, la Commissione propone di risolvere le questioni sottoposte dal Tribunal de Commerce di Parigi nel modo seguente:
paragrafo 6
«Il diritto comunitario non consente di considerare una lettera come quella indirizzata il 23 marzo 1977 alla Estée Lauder come decisione di attestato negativo ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 17/62.
I giudici nazionali sono competenti a rilevare, nelle controversie di diritto privato di cui devono conoscere, che determinati accordi costituiscono infrazione del divieto dell'art. 85, n. 1, specie allorché la Commissione non ha iniziato un procedimento ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17/62».
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La convenuta nel procedimento principale, con l'avv. C. Lebel, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J.-F. Verstrynge, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 16 ottobre 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla udienza del 22 novembre 1979.
SENTENZA › In fatto › IV — Riapertura della fase orale del procedimento
paragrafo 1
Con ordinanza del 16 gennaio 1980 la Corte ha deciso di riaprire la fase orale del presente procedimento, dei procedimenti riuniti 253/78, 1-3/79 e del procedimento 99/79 e ha invitato le parti nelle cause di merito, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a pronunziarsi su tre questioni.
paragrafo 2
Osservazioni scritte relative a tali questioni sono state depositate dalla convenuta nel procedimento di merito, con l'avv. Lebel, dai Governi britannico, danese, francese, belga, tedesco e olandese, e dalla Commissione.
paragrafo 3
La convenuta nella causa principale, con l'avv. Lebel, il Governo del Regno Unito, rappresentato dall'avv. Scott, e la Commissione, rappresentata dal sig. Verstrynge, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 29 aprile 1980.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato nuovamente le proprie conclusioni all' udienza del 24 giugno 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza del 28 febbraio 1979, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 marzo 1979, il Tribunal de commerce di Parigi (Terza Sezione) ha posto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato, questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 85 del Trattato e di alcune disposizioni del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU n. 13 del 21 febbraio 1962).
punto 2
Le questioni sono poste nell'ambito di una controversia opponente la società Estée Lauder ad un dettagliante di prodotti di profumeria non facente parte della rete di distribuzione selettiva instaurata dalla Estée Lauder. Avendo la Estée Lauder rifiutato di evadere un'ordinazione del suddetto dettagliante, questi l'ha citata il 5 maggio 1978, dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi per vederla condannata ad eseguire la fornitura richiesta ed a risarcire i danni. L'azione si fonda sulla violazione dell'art. 37, 1), a), dell'ordinanza francese n. 45-1483 del 30 giugno 1945, relativa ai prezzi, che vieta il rifiuto di vendere. L'attore sostiene anche che il sistema di distribuzione selettiva fatto valere dalla Estée Lauder per giustificare il rifiuto di vendere oggetto della lite è contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato.
punto 3
La Estée Lauder ha dedotto a sua difesa che gli accordi costituenti il proprio sistema di distribuzione, fondato su criteri di selezione tanto quantitativi quanto qualitativi, sono stati dalla Commissione delle Comunità europee riconosciuti conformi alle norme comunitarie in materia di concorrenza e che l'approvazione della Commissione impedisce l'applicazione dei divieti previsti dal diritto interno della concorrenza. In proposito, la Estée Lauder si è richiamata ad una lettera del 23 marzo 1977, della Direzione generale della concorrenza della Commissione, con cui la si informava che «il contratto tipo di distribuzione e le condizioni di vendita praticate dalla vostra società in Francia possono considerarsi, tenuto conto della sfera economica in cui vengono ad inserirsi, tali da non incorrere nei divieti di cui alle norme sulla concorrenza del Trattato CEE».
punto 4
Il Tribunal de commerce di Parigi ha sospeso il procedimento e posto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se la lettera 23 marzo 1977 della Commissione delle Comunità europee, nella quale non compaiono i termini “attestato negativo” e pare sia stata rilasciata senza che le sia stata data la pubblicità contemplata dal regolamento n. 17, costituisca un attestato negativo.
2. In caso affermativo, se la lettera 23 marzo 1977 costituisca una decisione della Commissione, opponibile a terzi e che va osservata dai giudici degli Stati membri della Comunità.
3. In caso di soluzione negativa della prima o della seconda questione, se vi sia stata instaurazione del procedimento di cui all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17 e quali siano le autorità attualmente competenti ad applicare l'art. 85, n. 1, del Trattato».
SENTENZA › In diritto › Sulla prima e sulla seconda questione
punto 5
Con la prima questione si chiede alla Corte di precisare la natura giuridica di lettere quali quella inviata alla convenuta nella causa principale dalla Direzione generale della concorrenza della Commissione. La seconda questione intende veder determinati gli effetti che lettere del genere possono produrre nei confronti dei giudici nazionali. È d'uopo esaminare le due questioni insieme.
punto 6
L'art. 87, n. 1, del Trattato attribuisce al Consiglio il potere di stabilire tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli artt. 85 e 86. In base a tale attribuzione, il Consiglio ha adottato regolamenti, e in particolare il n. 17 del 6 febbraio 1962 (GU n. 13 del 21 febbraio 1962), che hanno conferito alla Commissione la competenza ad adottare diverse specie di regolamenti, decisioni e raccomandazioni.
punto 7
Fra gli strumenti in tal modo messi a disposizione della Commissione per l'adempimento del suo mandato, figurano le decisioni di attestazione negativa e le decisioni di applicazione dell'art. 85, n. 3. Per quanto riguarda le decisioni di attestazione negativa, la Commissione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 17, può accertare, su domanda delle imprese interessate, che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'art. 85, n. 1, o dell'art. 86 del Trattato, nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica. Per quanto riguarda le decisioni di applicazione dell'art. 85, n. 3, la Commissione, ai sensi degli artt. 6 e seguenti del citato regolamento n. 17, può adottare decisioni che dichiarano le disposizioni dell'art. 85, n. 1, inapplicabili a un accordo determinato, purché, se non dispensato dalla notifica a norma dell'art. 4, n. 2, del regolamento, le sia stato notificato.
punto 8
Il regolamento n. 17 e i regolamenti esecutivi dello stesso stabiliscono le norme procedurali che la Commissione deve rispettare per l'adozione delle decisioni di cui sopra. Allorché la Commissione si propone di rilasciare un'attestazione negativa ai sensi del citato art. 2, o di emettere una decisione di applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato, essa è in particolare tenuta, ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, a pubblicare il contenuto essenziale della domanda o della notificazione, invitando i terzi interessati a presentare le loro osservazioni nel termine da essa fissato. L'art. 21, n. 1, del regolamento dispone che le decisioni di attestazione negativa e di esenzione debbono essere pubblicate.
punto 9
È evidente che una lettera quale quella indirizzata alla convenuta nella causa di merito dalla Direzione generale della concorrenza, inviata senza che siano state compiute le pubblicazioni di cui all'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 e non pubblicata affatto a norma dell'art. 21, n. 1, dello stesso regolamento, non costituisce né una decisione di attestazione negativa, né una decisione di applicazione dell'art. 85, n. 3, ai sensi degli art. 2 e 6 del regolamento n. 17. Come sottolinea la Commissione stessa, si tratta solo di una lettera amministrativa che comunica alla impresa interessata l'opinione della Commissione, secondo cui essa non ha motivo di intervenire, in base all'art. 85, n. 1, del Trattato, riguardo ai contratti in questione e che la pratica può quindi essere archiviata.
punto 10
Una lettera del genere, che, fondata sul soli elementi di cui la Commissione è a conoscenza, riflette una valutazione della Commissione e conclude una procedura di esame da parte degli uffici competenti della Commissione, non ha l'effetto di impedire ai giudici nazionali, dinanzi ai quali si faccia valere l'incompatibilità degli accordi con l'art. 85, di valutare diversamente, in funzione degli elementi di cui essi dispongono, gli accordi in questione. Pur non vincolando i giudici nazionali, l'opinione comunicata con tali lettere costituisce nondimeno un elemento di fatto di cui i giudici nazionali possono tener conto nel loro sindacato della conformità all'art. 85 degli accordi o dei comportamenti di cui trattasi.
punto 11
Le due prime questioni poste dal giudice nazionale vanno quindi risolte nel senso sopra indicato.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione
punto 12
La terza questione è volta a determinare la competenza dei giudici nazionali ad applicare l'art. 85, n. 1, tenuto conto dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17, che recita:
«Fino a quando la Commissione non abbia iniziato alcuna procedura a norma degli artt. 2, 3 o 6, le autorità degli Stati membri restano competenti per l'applicazione dell'art. 85, paragrafo 1, e dell'art. 86, in conformità all' art. 88 del Trattato...».
punto 13
Poiché, come la Corte ha affermato nella sentenza 30 gennaio 1974, in causa 127/73, BRT/Sabam (Racc. 1974, pag. 51), per loro natura, i divieti sanciti dagli artt. 85, n. 1, e 86 sono atti a produrre direttamente effetti nei rapporti fra i singoli, detti articoli attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Il negare la competenza di questi giudici, basandosi sull'art. 9 sopra citato, equivale a spogliare i singoli di diritti loro spettanti in forza del Trattato. Ne consegue che l'avvio da parte della Commissione di un procedimento a norma degli artt. 2, 3 o 6 del regolamento citato non esime dallo statuire il giudice nazionale dinanzi al quale sia fatta valere l'efficacia diretta dell'art. 85, n. 1.
punto 14
In tal caso, il giudice nazionale, se lo ritenga necessario ai fini della certezza del diritto, può però sospendere il giudizio in attesa dei risultati dell'azione della Commissione. In proposito, tuttavia, va osservato che, come la Corte ha già affermato nella sentenza 6 febbraio 1973, in causa 48/72, Brasserie de Haecht II (Racc. 1973, pag. 77), «l'art. 9, quando parla dell'inizio di un procedimento a norma degli artt. 2, 3 o 6, intende chiaramente riferirsi a un atto d'imperio della Commissione, col quale questa manifesti la propria volontà di adottare una decisione a norma dei suddetti articoli».
punto 15
Una lettera amministrativa quale quella inviata alla convenuta nella causa principale, lungi dall'esprimere una volontà del genere, indica invece che si è proceduto all'archiviazione della pratica e che non si prospetta l'adozione di una decisione.
punto 16
La terza questione va quindi risolta nel senso che la competenza dei giudici , nazionali dinanzi ai quali si faccia valere l'efficacia diretta dell'art. 85, n. 1, non è limitata dall'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17. In ogni caso, una lettera amministrativa che informa l'impresa interessata dell'archiviazione della sua pratica non costituisce avvio di un procedimento a norma degli artt. 2, 3 o 6 del regolamento n. 17.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dal Governo belga, dal Governo danese, dal Governo francese, dal Governo olandese, dal Governo della Repubblica federale di Germania, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Tribunal de commerce di Parigi con ordinanza del 28 febbraio 1979, dichiara:
1o Una lettera amministrativa, che comunica all'impresa interessata l'opinione della Commissione, secondo cui essa non ha motivo di intervenire a norma dell'art. 85, n. 1, del Trattato nei confronti di determinati accordi, non ha l'effetto di impedire ai giudici nazionali, dinanzi ai quali si faccia valere l'incompatibilità degli accordi con l'art. 85, di valutare diversamente, in funzione degli elementi di cui essi dispongono, gli accordi in questione. Pur non vincolando i giudici nazionali, l'opinione comunicata con tali lettere costituisce nondimeno un elemento di fatto di cui i giudici nazionali possono tener conto nel loro sindacato della conformità all'art. 85 degli accordi o dei comportamenti di cui trattasi.
2o La competenza dei giudici nazionali dinanzi ai quali si faccia valere l'efficacia diretta dell'art. 85, n. 1, non è limitata dall'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17. In ogni caso, una lettera amministrativa che informa l'impresa interessata dell'archiviazione della sua pratica non costituisce avvio di un procedimento a norma degli artt. 2, 3, o 6 del regolamento n. 17.
Firme
Kutscher
O'Keeffe
Touffait
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
Bosco
Koopmans
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 luglio 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher