Sez. L, Ordinanza n. 6770 del 20/03/2026 (Rv. 678578-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | NASpI - Requisiti di accesso - Criteri di determinazione - Requisito di trenta giornate di lavoro effettivo - Giornate non lavorate per rifiuto della prestazione lavorativa offerta - Ricomprensione - Sussistenza - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), il requisito dei trenta giorni di lavoro effettivo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 171, della l. n. 207 del 2024), è da intendersi in senso giuridico e non naturalistico, per cui l'effettività è integrata anche nel caso in cui il lavoratore offre la prestazione ma vi è rifiuto datoriale ingiustificato di riceverla, rimanendo inalterato il sinallagma contrattuale nella sua funzionalità, senza interruzione dell'obbligazione retributiva e contributiva.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3, Legge 30/12/2024 num. 207 art. 1 com. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)