Sez. 1 - , Ordinanza n. 9871 del 13/04/2023 (Rv. 667494 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE | Acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 – Contestazione sul “quantum” dell’indennizzo – Applicabilità dei termini processuali dimidiati ex art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 – Esclusione – Ragioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE
In tema di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ove il giudizio promosso dal privato abbia ad oggetto la contestazione sul "quantum" dell'indennizzo connesso all'effetto ablatorio, va esclusa l'applicabilità dei termini processuali dimidiati di cui all'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto l'applicabilità in questione, riferita - ai sensi del comma 1, lett. f), del citato articolo, costituente disposizione di stretta interpretazione - ai provvedimenti relativi alle "procedure di occupazione e di espropriazione", riguarda i soli giudizi in cui sono impugnati atti e provvedimenti amministrativi, ma non quelli concernenti, in via esclusiva, istanze risarcitorie o indennitarie.
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)