diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4078 del 03/04/1992 (Rv. 476569 - 01)

Avvocatura dello Stato - Notificazione | Amministrazione dello Stato - Rappresentanza in giudizio - Conferimento ad un procuratore legale privato - Notifiche - Esecuzione presso lo studio del procuratore predetto - Validità.
Stato
decisa il 1992-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476569-01

Avvocatura dello Stato - Notificazione

Le norme speciali sulle notificazioni alle Amministrazioni dello Stato sono applicabili solo quando l'Amministrazione sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, non anche nell'ipotesi in cui questa avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 2 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, abbia delegato la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione ad un procuratore legale privato. In tal caso le notifiche vanno eseguite secondo le regole ordinarie fissate dal codice di rito, non conseguente validità delle loro esecuzioni presso lo studio del detto procuratore privato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)