Sez. 4, Sentenza n. 6903 del 29/03/1989 Ud. (dep. 09/05/1989) Rv. 181291 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - URTO TRA VEICOLI - CONDOTTA IRREGOLARE DEL LESO O DI UN TERZO - INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ PSICOLOGICA - APPREZZAMENTO DI MERITO - RAVVISABILITÀ - CENSURABILITÀ IN SEDE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - URTO TRA VEICOLI - CONDOTTA IRREGOLARE DEL LESO O DI UN TERZO - INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ PSICOLOGICA - APPREZZAMENTO DI MERITO - RAVVISABILITÀ - CENSURABILITÀ IN SEDE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
In tema di circolazione stradale, non è censurabile, in Sede di legittimità, la decisione di merito che, interpretando il complesso probatorio acquisito in causa e dandone logica motivazione, ritenga che il comportamento illegittimo di un utente della strada non sia valso a interrompere il nesso di causalità tra la condotta irregolare dell'imputato e l'evento lesivo dedotto in giudizio, trattandosi di accertamento di fatto. (fattispecie di infortunio del traffico addebitato ad automobilista che, creando grave turbativa alla circolazione, provocò la caduta di un ciclomotorista, che pure procedeva a velocità eccessiva, nei riguardi del quale fu ritenuto solo un concorso di colpa). (V mass n 104769; (V mass n 174223; (V mass n 179386).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)