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Sez. L, Sentenza n. 32 del 08/01/1987 (Rv. 449841 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449841-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - MEDIANTE CONSEGNA DI COPIA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini della validità della notifica sono essenziali la veridicità di quanto l'ufficiale giudiziario attesta di aver fatto personalmente o di quanto è accaduto in sua presenza (attestazione che fa fede sino a querela di falso) e l'idoneità dei fatti attestati a far ritenere o a far presumere, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che il destinatario della notifica abbia ricevuto l'atto. Pertanto, con riguardo alla notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non sono necessari né l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna l'atto, se è possibile accertare ex post, anche per presunzioni, la natura del rapporto con il notificando, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona addetta all'ufficio del destinatario e questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di rapporti tali da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. (Conf 6113/84, mass n 437755; (Conf 6113/84, mass n 437756).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)