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Sez. 5 - , Ordinanza n. 9507 del 18/04/2018 (Rv. 647834 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | "Capital gains" – Imposta sostitutiva - Rivalutazione dell'intera partecipazione - Necessità - Utilizzazione della rivalutazione solo per una parte delle quote o azioni - Legittimità.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647834-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", sebbene ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l. n. 448 del 2001, la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati debba essere effettuata con stima giurata riferita all'intero patrimonio sociale, il contribuente, secondo un criterio di convenienza, può utilizzare detta rivalutazione anche ai fini della tassazione solo di una parte delle azioni o quote detenute.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 1 com. 91, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, DPR 21/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)