Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 (Rv. 645361 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Contestazione specifica della "ratio decidendi" della pronuncia di merito – Necessità – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - che aveva ritenuto la locatrice gravata dell'onere di provare il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’art. 1590 c.c., poiché la stessa non aveva sollevato alcuna contestazione sulle condizioni dell'immobile al momento del rilascio – in quanto nel ricorso si era limitata a sostenere, su un piano astratto, che l’onere probatorio sarebbe spettato contrattualmente al conduttore, senza affrontare l’aspetto delle conseguenze della condotta da essa tenuta in sede di rilascio, sul quale si fondava, invece, la decisione impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)