Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Testo in vigore al
Art. 33 Caricamento, scaricamento, ancoraggio e partenza delle navi
1. Il caricamento, lo scaricamento del sale, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove e' permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore, nei porti dove non e' permesso lo sbarco.
Art. 36 Provviste di bordo delle navi ancorate
1. Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate nelle acque territoriali deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.16
Art. 37 Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione dei Monopoli
1. Prima dell'inizio del caricamento del sale in una nave che lo trasporti per conto dell'Amministrazione dei Monopoli, deve essere accertato, a cura degli agenti di finanza, che le stive possano essere efficacemente chiuse dopo la esecuzione del carico.
2. A carico ultimato, e' accertata, con altra visita, la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive, nelle quali e' stato caricato il sale. Le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e l'integrita' dei suggelli o dei piombi deve essere controllata all'arrivo.
3. Con apposito verbale, redatto in contraddittorio col comandante della nave e da allegare al manifesto di carico, sono descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli ed e' fatta menzione delle formalita' compiute alla partenza della nave.
Art. 38 Trasporti marittimi del sale per conto di privati
1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai trasporti marittimi per conto di privati con navi a carico completo di sale.
2. Se la nave e' caricata solo parzialmente di sale, l'obbligo della chiusura e del suggellamento dei boccaporti e di ogni altra comunicazione e' limitato alle stive nelle quali il sale e' chiuso.
3. Quando la spedizione del sale e' fatta a mezzo di sacchi o di altri recipienti, ciascuno di questi deve essere suggellato o piombato prima della partenza della nave.
Art. 39 Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare
1. E' vietato di attingere, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, acqua dalle sorgenti e dalle polle salse e di asportare sabbie marine o terre salifere.
2. E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando puo' ledere interessi del monopolio, negli altri casi l'asportazione e' permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.
Art. 40 Divieto di cessione dei sali venduti a prezzo speciale o industriale
1. Non possono essere ceduti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli i sali venduti a prezzo speciale o a prezzo industriale. I detti sali non possono essere adoperati per uso diverso da quello per cui furono venduti dall'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10
Art. 42 Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto
1. E' proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli e di acquistarne presso chi non e' autorizzato alla vendita.
2. Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.
Art. 43 Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni e deroghe alle norme generali sul monopolio
1. Nei casi in cui l'Amministrazione dei Monopoli si vale delle facolta' consentitele dalla legge di concedere deroghe alle prescrizioni dalla legge stessa stabilite ovvero di accordare autorizzazioni o concessioni, l'Amministrazione stessa puo' subordinare la deroga, la concessione o l'autorizzazione a quelle particolari cautele, vincoli o formalita' che ritiene opportune.
Art. 44 Spese di vigilanza
1. Quando l'Amministrazione dei Monopoli ritiene di compiere accertamenti o di eseguire servizi speciali di vigilanza, anche permanenti, sulle operazioni o sulle lavorazioni nelle quali s'impiega sale conceduto a prezzo industriale o ad altro prezzo speciale, la spesa relativa e' a carico di colui che beneficia dell'autorizzazione, concessione o permesso.
2. La precedente disposizione si applica quando gli accertamenti o i servizi speciali siano eseguiti su operazioni o su lavorazioni nelle quali s'impiega sale di cui e' stata consentita l'introduzione o importazione diretta come pure qualora siano eseguiti su ogni altra attivita' od operazione autorizzata o permessa.
Titolo secondo. Monopolio del tabacco
Capo I. Estensione del monopolio
Art. 45 Oggetto del monopolio
1. La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.101217
2. La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
Art. 46 Definizione del tabacco agli effetti fiscali
1. Agli effetti di questa legge e' considerato tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere «nicotina».
2. Sono considerate succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.
Art. 47 Limiti alla liberta' di fabbricazione, importazione e vendita dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio
1. Nei territori non soggetti a monopolio, la fabbricazione dei tabacchi lavorati e' subordinata ad autorizzazione, da parte dell'Amministrazione dei Monopoli. L'autorizzazione puo' essere revocata in qualunque tempo.
2. Nei detti territori sono in ogni caso vietate la fabbricazione, la importazione e la vendita dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.
3. E' tuttavia in facolta' dell'Amministrazione di consentire la importazione e la vendita dei tabacchi indicati nel comma precedente, nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno.
4. Contro i provvedimenti adottati dall'Amministrazione dei Monopoli, a termini del presente articolo, e' dato ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, al Ministro per le finanze, il quale provvede in via definitiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 48 Poteri degli organi di polizia tributaria
1. Salve le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, per quanto concerne le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti della polizia tributaria, gli ispettori e gli altri funzionari incaricati dall'Amministrazione dei Monopoli possono sempre accedere negli stabilimenti o locali di lavorazione, depositi e magazzini situati nei territori non soggetti a monopolio e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti.
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
Capo II. Deroghe ai divieti di fabbricazione e di importazione
Art. 50 Preparazione dei prodotti derivati del tabacco
1. L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 45, la preparazione dei prodotti derivati del tabacco.
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 825
Art. 52 Importazione dell'haschish
1. Puo' essere autorizzata l'importazione dell'haschish per uso medicinale, con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze, previo parere del Ministro dell'interno.
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 825
Capo III. Della vendita
Art. 54 Qualita' e specie di tabacchi e determinazione del prezzo
1. Le diverse specie e qualita' dei tabacchi lavorati nazionali ed i relativi prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
2. I prezzi dei prodotti derivati del tabacco ed i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
3. L'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire che, negli alberghi, ristoratori, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoratori e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un sopraprezzo nella misura e con le condizioni stabilite dall'Amministrazione stessa.
Capo IV. Tutela preventiva del monopolio
Art. 55 Divieto ... della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
2. E' altresi' vietato di costruire e detenere, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.