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Sez. 2, Sentenza n. 241 del 03/02/1967 Ud. (dep. 22/08/1967) Rv. 105234 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - LETTURA DI DEPOSIZIONE ISTRUTTORIA DI TESTIMONE CITATO E NON COMPARSO - CONSENSO IMPLICITO DELLE PARTI PER ACQUIESCENZA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105234-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - LETTURA DI DEPOSIZIONE ISTRUTTORIA DI TESTIMONE CITATO E NON COMPARSO - CONSENSO IMPLICITO DELLE PARTI PER ACQUIESCENZA - SUFFICIENZA.*

La rinunzia delle parti alla audizione dei testi citati e non comparsi al dibattimento ed il consenso alla lettura delle deposizioni rese dai medesimi nel corso dell'istruzione non debbono essere necessariamente espliciti, potendo il giudice presumerli nel caso in cui le parti, per non aver sollevato alcuna eccezione, abbiano mostrato la loro acquiescenza alla lettura. (V, sulla sanatoria, per acquiescenza, della nullita da irregolare lettura di deposizioni testimoniali, 104888, e, per le letture vietate in genere, 103469, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 452 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)