Sez. 3, Ordinanza n. 17393 del 02/06/2026 (Rv. 679194-01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Esecuzione forzata per consegna o rilascio - Esecutato terzo detentore qualificato o possessore - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità dopo la chiusura del processo esecutivo - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento conclusivo - Ammissibilità - Improponibilità originaria - Rilevabilità in cassazione.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'esecutato, anche ove alleghi la qualità di terzo detentore qualificato o possessore del bene oggetto di esecuzione, non può proporre opposizione all'esecuzione successivamente alla chiusura del processo esecutivo, che si verifica con l'immissione in possesso dell'avente diritto o della persona da lui designata, fermo restando che lo stesso, dimostrando la propria qualità, può proporre nei termini di legge opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento conclusivo della procedura esecutiva; l'improponibilità originaria di tale opposizione, in difetto di diversa espressa statuizione nel corso del giudizio, va rilevata anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, la quale, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)