Sez. 1, Sentenza n. 19583 del 27/08/2013 (Rv. 627728 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE | Procedimento camerale contenzioso - Udienza di discussione - Istanza di rinvio per grave impedimento del difensore - Impossibilità di sua sostituzione - Allegazione e prova - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE
Il rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., presuppone, anche nel procedimento camerale contenzioso, l'impossibilità di sostituzione dello stesso, prospettandosi, altrimenti, soltanto una carenza organizzativa del professionista incaricato, irrilevante ai fini di tale differimento; ne consegue che è legittimo il diniego del rinvio allorquando la parte sia rappresentata all'udienza di discussione, in sostituzione del "dominus" impedito a presenziarvi, da altro difensore delegato, il quale giustifichi la richiesta di differimento con la concomitanza di diverso impegno professionale del collega, senza, però, provarne l'esistenza e l'anteriorità rispetto alla controversia da discutere, così precludendo di ricondurre l'istanza in esame ad una causa legittima piuttosto che a mera strategia difensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)