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Sez. 1, Sentenza n. 2972 del 01/07/1987 Cc. (dep. 18/07/1987) Rv. 176425 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - ESTINZIONE PARZIALE DELLA PENA - SUSSEGUENTE INAPPLICABILITÀ DELLA MISURA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176425-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - ESTINZIONE PARZIALE DELLA PENA - SUSSEGUENTE INAPPLICABILITÀ DELLA MISURA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*

La disposizione del secondo comma dell'art. 210 cod. pen. secondo cui l'Estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza concerne solo i casi di Estinzione totale della pena, sì che essa non trova applicazione in caso di Estinzione parziale della pena. (Conf mass n 150143).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)