Sez. 1, Sentenza n. 2972 del 01/07/1987 Cc. (dep. 18/07/1987) Rv. 176425 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - ESTINZIONE PARZIALE DELLA PENA - SUSSEGUENTE INAPPLICABILITÀ DELLA MISURA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - ESTINZIONE PARZIALE DELLA PENA - SUSSEGUENTE INAPPLICABILITÀ DELLA MISURA DI SICUREZZA - ESCLUSIONE.*
La disposizione del secondo comma dell'art. 210 cod. pen. secondo cui l'Estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza concerne solo i casi di Estinzione totale della pena, sì che essa non trova applicazione in caso di Estinzione parziale della pena. (Conf mass n 150143).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)