Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37079 del 19/12/2022 (Rv. 666556 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Contrasto insuperabile tra motivazione e dispositivo della sentenza - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Esclusione - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTR che, in motivazione, aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall'Amministrazione, riducendo le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, mentre nel dispositivo aveva integralmente rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado).
Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)