Sez. 2, Sentenza n. 9990 del 08/05/2014 (Rv. 630625 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Opzione del proprietario per la cessione volontaria - Effetti - Obbligo a contrarre della P.A. - Insussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la scelta del proprietario per la cessione volontaria del bene non obbliga la P.A. a contrarre, essa conservando il potere discrezionale di chiudere il procedimento con atto d'autorità, fermo il diritto dell'espropriato al beneficio economico ex art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (applicabile "ratione temporis").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)