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Sez. 1, Sentenza n. 7376 del 27/01/1987 Ud. (dep. 12/06/1987) Rv. 176173 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE REGOLARMENTE EFFETTUATA - DETENZIONE SUCCESSIVAMENTE RISULTANTE - DETENZIONE NON RISULTANTE DAGLI ATTI - GIUDIZIO CONTUMACIALE - LEGITTIMITÀ - GIUDIZIO ORDINARIO - SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - STATO DI DETENZIONE SOPRAVVENUTO ALLA SOSPENSIONE E NON PORTATO A CONOSCENZA DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176173-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE REGOLARMENTE EFFETTUATA - DETENZIONE SUCCESSIVAMENTE RISULTANTE - DETENZIONE NON RISULTANTE DAGLI ATTI - GIUDIZIO CONTUMACIALE - LEGITTIMITÀ - GIUDIZIO ORDINARIO - SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO - STATO DI DETENZIONE SOPRAVVENUTO ALLA SOSPENSIONE E NON PORTATO A CONOSCENZA DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*

Non è viziato di nullità il giudizio contumaciale svoltosi a carico di imputato detenuto per altra causa se lo stato di detenzione non risulta dagli Atti ed il decreto di citazione è stato notificato in data anteriore all'arresto al domicilio reale. A maggior ragione tale principio è applicabile nel caso di giudizio ordinario in cui sia stata disposta la sospensione del dibattimento, anche per un periodo di tempo superiore a quello indicato dall'art. 431 cod. proc. pen., qualora l'imputato sia stato arrestato per altra causa dopo la disposta sospensione e dopo la notifica della citazione per la nuova udienza, citazione peraltro non necessaria, effettuata mediante notifica al domicilio reale e l'intervenuto "status custodiae" non è stato portato a conoscenza del giudice del dibattimento. (Conf mass n 165355, sulla prima parte; (Conf mass n 163896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)