diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 819 del 06/02/1990 (Rv. 465168 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE PER NON INDENNIZZABILITÀ DEL PROSPETTO GRADO DI INABILITÀ DELL'ASSICURATO - PRONUNCIA DI MERO ACCERTAMENTO LIMITATA ALLA PARZIALE ED INSUFFICIENTE SUSSISTENZA DI UNA DELLE CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465168-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - REIEZIONE DELLA DOMANDA DI RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE PER NON INDENNIZZABILITÀ DEL PROSPETTO GRADO DI INABILITÀ DELL'ASSICURATO - PRONUNCIA DI MERO ACCERTAMENTO LIMITATA ALLA PARZIALE ED INSUFFICIENTE SUSSISTENZA DI UNA DELLE CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia promossa nei confronti dell'i.N.A.I.L. per il riconoscimento di rendita da malattia professionale, il giudice, che respinge la domanda perché il grado di inabilità non raggiunge la misura indennizzabile stabilita dalla legge, non può emettere, in favore dell'assicurato, una pronuncia di mero accertamento limitata alla parziale ed insufficiente sussistenza di una delle condizioni della prestazione assicurativa, atteso che l'Azione di mero accertamento può essere diretta unicamente al riconoscimento di un diritto che sia sorto o che possa in astratto competere al soggetto attivamente legittimato all'Azione medesima, sempre che sussista un suo pregiudizio attuale e non già meramente potenziale. (V 3079/87, mass n 452178; (V 750/87, mass n 450443).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)