Sez. L, Sentenza n. 3867 del 01/04/1995 (Rv. 491598 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Titolare di due o più pensioni integrate o integrabili al minimo al 30 settembre 1983 - Diritto all'integrazione al minimo della pensione individuata ai sensi dell'art. 6 terzo comma legge n. 463 del 1983 - Diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo cristallizzato al 30 settembre 1983 - Sussistenza - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, e dell'art. 11, comma ventiduesimo, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 1994 n. 240, il titolare di due o più pensioni, tutte integrate o integrabili al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, al quale competa il diritto all'integrazione al minimo della pensione individuata ai sensi del comma terzo dell'art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo "cristallizzato" al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, purché non superi il limite di reddito indicato nel comma primo dello stesso art. 6.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)