Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 34 del 1979
Massime (1)
Massima n. 14444
- Reato in genere
- Aborto e interruzione volontaria della gravidanza
- Aborto di donna non consenziente e causa d'onore
- Disciplina codicistica
- Asserito contrasto con i principi di uguaglianza, parità dei coniugi, agevolazione della formazione della famiglia e tutela della salute
- Ius superveniens
- Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 545 e 551 cod. pen. - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31, comma primo, e 32 -, essendo entrata in vigore, nel frattempo, la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle disposizioni inserite nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in oggetto, per cui si rende necessario il riesame sulla rilevanza della prospettata questione di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa vigente. - O. n. 78/1978.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 545 e 551 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1978 dal tribunale di Caltanissetta, nel procedimento penale a carico di Randazzo Pietro ed altri, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 26 luglio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale;
punto 1
punto 2
considerato che nel frattempo è entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle norme contenute nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in questione;
che di conseguenza si rende necessario che il giudice a quo riesamini il suo giudizio sulla rilevanza della proposta questione di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa vigente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Caltanissetta. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze