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Sez. 2, Sentenza n. 51098 del 04/11/2016 Cc. (dep. 30/11/2016) Rv. 268346 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere - Inefficacia - Rinnovazione - Requisiti della nuova ordinanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268346-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di riesame di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, rinnovata ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il tribunale deve valutare se la nuova ordinanza, completamente autonoma rispetto a quella dichiarata inefficace, sia adeguatamente e specificatamente motivata in ordine alla sussistenza di "eccezionali esigenze cautelari", a nulla rilevando se essa si fondi, o meno, su elementi già sussistenti al momento di emissione della prima ordinanza, ovvero sopravvenuti rispetto a quest'ultima. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva effettuato una fuorviante analisi comparativa con la precedente ordinanza, annullando il nuovo titolo cautelare solo perchè il G.i.p. si era limitato ad indicare le medesime esigenze cautelari della prima ordinanza, in un contesto storico - fattuale rimasto immutato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)