Sez. 3, Sentenza n. 9096 del 23/06/1993 Ud. (dep. 06/10/1993) Rv. 195204 - 01
Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità | Imputato deceduto - "Abolitio criminis" - Formula da adottare.
Atti e provvedimenti del giudice penale - Declaratoria di determinate cause di non punibilità
Nell'ipotesi in cui risulti una causa estintiva del reato, ma sia già evidente che il fatto non più preveduto dalla legge come reato, il giudice deve prosciogliere nel merito. Consegue che, se l'imputato è morto, ma è intervenuta la "abolitio criminis", il giudice deve prosciogliere perché il fatto non è più previsto come reato, non essendo possibile dichiarare l'estinzione di un fatto-reato che la legge non prevede più come tale. Nè la lettera della legge consente di far distinzione tra la abrogazione pura e semplice della norma incriminatrice e la sua trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)