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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11803 del 12/04/2022 (Rv. 664669 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITA' | Arbitrato – Revoca del c.d. “exequatur” – Ricorso straordinario – Inammissibilità – Ragioni.
Stato
decisa il 2022-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664669-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITA'

In tema di arbitrato, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo, neghi l'esecutorietà del lodo, non rimanendo preclusa, in tal caso, la possibilità di procedere ad esecuzione forzata, sia in quanto la parte può agire in via ordinaria per fare accertare la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'efficacia esecutiva del lodo, sia in quanto essa può rinnovarne in alternativa il deposito, con il corredo della documentazione di cui sia stata precedentemente rilevata la mancanza o l'irregolarità.

Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)