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Sez. T, Ordinanza n. 8114 del 01/04/2026 (Rv. 678362-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Classamento catastale - Immobili categoria E - Presupposti - Incompatibilità con destinazione commerciale o industriale - Rilevanza del criterio di economicità.
Stato
decisa il 2026-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678362-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di classamento catastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E, anziché nella categoria D, presuppone una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlo sostanzialmente incommerciabile ed estraneo a logiche di scambio

e di produzione industriale, stante l'incompatibilità tra detta classificazione e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, sicché, ai fini del corretto censimento, assume rilievo decisivo l'accertamento della sussistenza, nella gestione del cespite, di oggettivi caratteri di economicità, intesa quale perseguimento del lucro oggettivo, ossia quale tendenziale proporzionalità tra costi e ricavi idonea a garantire la remunerazione dei fattori produttivi.

DPR 23/03/1998 num. 138 art. 8 com. 2, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)