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Sez. 1, Sentenza n. 1295 del 12/05/1973 (Rv. 363894 - 01)

COMODATO - IN GENERE - COMODATO IMMOBILIARE - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - GIURAMENTO - PRECLUSIONE EX ART 2739 COD CIV - INSUSSISTENZA. *
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363894-01

COMODATO - IN GENERE - COMODATO IMMOBILIARE - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA PER TESTI - AMMISSIBILITA - GIURAMENTO - PRECLUSIONE EX ART 2739 COD CIV - INSUSSISTENZA. *

Ne il codice civile abrogato, ne quello vigente, prescrivono, per il contratto di comodato immobiliare, anche se eccedente il novennio, la formalita della scrittura. Pertanto, il rapporto di comodato stipulato verbalmente puo essere provato anche per mezzo di testimoni e, conseguentemente, non sussiste - in ordine al giuramento - la preclusione di cui all'art 2739 cod civ. (Conf 1168/44).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)