Sez. 6, Ordinanza n. 1993 del 01/12/1975 Cc. (dep. 17/03/1976) Rv. 133718 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - CUMULO DI PENE - SOPRAVVENUTE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DETRAIBILITA DELLA PENA GIA ESPIATA E POI CONDONATA.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - CUMULO DI PENE - SOPRAVVENUTE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DETRAIBILITA DELLA PENA GIA ESPIATA E POI CONDONATA.*
Si deve considerare sostanzialmente sine titulo ogni periodo di carcerazione che non si sarebbe dovuto concretamente espiare, sia pure in applicazione di benefici posteriori, che, a tali effetti, retroagiscono eliminando l'originaria legittimita delle pene stesse, con l'unico limite dell'art 271 cod proc pen. (fattispecie in cui e stata richiesta la detrazione di una pena gia espiata e poi condonata). (Conf mass n 127499; (Conf mass n 126279).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)