Sez. 2, Sentenza n. 2239 del 02/08/1973 (Rv. 365498 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PERCENTUALE - DISTINZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 RDL N 636 DEL 1939 - APPLICABILITA IN SEDE DI RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - PERCENTUALE - DISTINZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 RDL N 636 DEL 1939 - APPLICABILITA IN SEDE DI RINVIO.*
La sentenza di appello, impugnata per vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della capacita di guadagno di un operaio nei limiti stabiliti dall'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, deve essere cassata con rinvio se nelle more del giudizio di Cassazione sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971, perche nel giudizio di rinvio si tenga conto della normativa quale risulta modificata per effetto di tale sentenza, la quale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la discriminazione, contenuta nella norma applicata dal giudice di merito, tra operai ed impiegati in tema di riduzione della capacita di guadagno. (Conf 2029/73, mass n 365182; 597/72, mass n 356642).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)