Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Conferimento di compiti e funzioni
1. Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti gia' disposti o che dovessero sopravvenire e in conformita' alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.
Art. 2 Funzioni trasferite
1. In conformita' all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.
2. Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione.
Art. 3 Funzioni e compiti delegati
1. Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvedera', in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione.
Art. 4 Esercizio dei compiti e delle funzioni
l. L'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti locali della Sardegna e' subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bianco, Ministro dell'interno
De Mauro, Ministro della pubblica istruzione
Letta, Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino