Sez. 5, Sentenza n. 18068 del 03/04/2002 Ud. (dep. 13/05/2002) Rv. 221917 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - VALORI DI BOLLO | Legge sul bollo - Integrazione della norma incriminatrice per quanto attiene la individuazione dei valori - Sussistenza - Integrazione della norma incriminatrice per quanto attiene ai casi in cui ne è richiesto l'uso - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze in tema di successione di leggi penali.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - VALORI DI BOLLO
In tema di falsità in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne è richiesto l'uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configurano successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 cod.pen. (Fattispecie relativa all'uso di bollo contraffatto di tassa di concessione governativa per la patente, la cui apposizione sul documento di guida non è più richiesta dalla legge).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 464 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)