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Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 16/04/1985 Ud. (dep. 20/09/1985) Rv. 170407 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - MANCATA OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PRESCRITTE DALL'ART. 171 COD. PROC. PEN. - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: SOTTOSCRIZIONE NON AUTENTICATA.*
Stato
decisa il 1985-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170407-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - MANCATA OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PRESCRITTE DALL'ART. 171 COD. PROC. PEN. - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: SOTTOSCRIZIONE NON AUTENTICATA.*

L'elezione di domicilio da parte dell'imputato residente all'estero non è vincolata all'osservanza delle formalità prescritte dall'art. 171 cod. proc. pen., essendo sufficiente che la comunicazione sia idonea a dimostrare unicamente la volontà dell'imputato stesso di eleggere domicilio. (fattispecie relativa a rigetto di eccezione di nullità sollevata dall'imputato per mancata autenticazione della propria firma). (Conf mass n 144897; (Conf mass n 152647; (Conf mass n 157173).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)