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Sez. L, Sentenza n. 3227 del 29/05/1981 (Rv. 414132 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI SOGGETTIVE EX LEGGE N 176 176 DEL 1978 - - SOPRAVVENIENZA DI QUEST'ULTIMA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414132-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI SOGGETTIVE EX LEGGE N 176 176 DEL 1978 - - SOPRAVVENIENZA DI QUEST'ULTIMA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA.*

Ove nel corso del giudizio di Cassazione sia entrata in vigore la legge 10 maggio 1978, n 176, che nel sostituire la disposizione contenuta nella lettera a) dell'art 1, comma secondo, DLCPS 1 aprile 1947, n 273 ha modificato le condizioni soggettive necessarie per ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, aggiungendo che il concedente o il locatore deve avere altresi esercitato l'attivita di coltivatore diretto per almeno due anni, deve essere cassata con rinvio la sentenza di appello che, nel pronunziare sulla richiesta di cessazione della proroga legale, ha compiuto l'esame delle risultanze processuali con riferimento ai criteri posti dalla legge senza valutare la sussistenza di tale ulteriore requisito, previsto da una legge di immediata applicazione nei procedimenti giudiziari in corso, in qualunque grado (art 2). (Conf 1168/79, mass n 397379).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)