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Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013 Ud. (dep. 20/03/2014) Rv. 259487 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Riciclaggio - Operazioni dissimulatorie compiute a seguito di un primo versamento illecito - Autonoma rilevanza penale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259487-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola, a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che i trasferimenti e gli investimenti posti in essere dall'imputata dopo un primo deposito bancario di fondi di provenienza illecita potessero essere inquadrati come "post factum" non punibile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)