Sez. 2, Sentenza n. 1952 del 04/04/1979 (Rv. 398358 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - REGOLAMENTO IN RELAZIONE AD UNA ORDINANZA PROVVISORIA E URGENTE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO ED AL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - REGOLAMENTO IN RELAZIONE AD UNA ORDINANZA PROVVISORIA E URGENTE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO ED AL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITA.*
Il regolamento necessario o facoltativo di Competenza, di cui agli art 42 e 43 cod proc civ, presuppone che una questione di Competenza sia stata definita, anche se solo implicitamente, con provvedimento avente natura e requisiti di sentenza e, pertanto, l'istanza di regolamento di Competenza deve ritenersi inammissibile sia nel caso in cui abbia per oggetto l'ordinanza provvisoria e urgente di reintegrazione nel possesso, in quanto questa, per la sua natura cautelare e revocabile, e inidonea ad essere configurata come pronunzia definitiva sulla Competenza, sia nel caso in cui venga proposta nei confronti del provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il quale ha carattere meramente ordinatorio della condotta del processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)