Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 24/04/1974 (Rv. 369231 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - DOCUMENTI FALSI - PROVA DELLA FALSITA - POSTERIORITA RISPETTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - DOCUMENTI FALSI - PROVA DELLA FALSITA - POSTERIORITA RISPETTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA.*
Ai fini della proponibilita della domanda di revocazione ai sensi dell'art 395 n 2 cod proc civ, la prova della falsita di un documento utilizzato in modo decisivo nella sentenza di merito deve essere non solo antecedente alla proposizione della domanda ma anche sopraggiunta dopo la sentenza impugnata. (V 2146'73, mass n 365362; 2010'73, mass n 365158).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)