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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Testo in vigore al

Art. 35

1. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' previa autorizzazione del Ministro per l'interno, puo' far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.

2. Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'Amministrazione della Sanita' pubblica.

Art. 36

1. Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi.

2. La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge.

3. E in facolta' della Commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o piu' posti messi a concorso.

4. Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.

5. In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.

6. Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese e' fatto con decreto del prefetto.

Art. 37

1. La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso e' fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podesta' od il presidente del consorzio interessato ed il Consiglio provinciale di sanita', provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.

2. Il decreto dei prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.

3. Il periodo di prova e' ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualita' di ufficiali sanitari con nomina definitiva.

4. I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi.

Art. 38

1. L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta' ai propri doveri.

2. La formula della promessa e' la seguente:
«Prometto che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterro' ad associazioni o partiti la cui attivita' non si concili coi doveri del mio ufficio.
«Prometto che adempiro' a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».

3. Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento:
«Giuro che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
«Giuro che non appartengo ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio.
«Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».

Art. 39

1. Gli ufficiali sanitari dipendono dal podesta' o dal presidente del Consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dall'autorita' sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.

Art. 40

1. L'ufficiale sanitario:

  1. a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;

  2. b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podesta' e al medico provinciale;

  3. c) denunzia al podesta' e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;

  4. d) riferisce sollecitamente al podesta' e al medico provinciale tutto cio' che, nell'interesse della sanita' pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

  5. e) assiste il podesta' nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorita' comunale, sia dalle autorita' superiori;

  6. f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.

Art. 41

1. Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriere ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

2. Contro il provvedimento del Consiglio comunale e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale.

Art. 42

1. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, e' dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

2. Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione.

3. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854.

Art. 43

1. Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che e' devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma e devoluta all'ufficiale sanitario.

2. La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non puo' eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la meta' dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennita' accessoria.

3. Le somme che eccedono la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente.

4. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma.

5. Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilita' di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme.

6. La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, e' fissata nel modo seguente:

  1. 1) comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;

  2. 2) comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;

  3. 3) comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;

  4. 4) comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;

  5. 5) comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;

  6. 6) comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;

  7. 7) comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;

  8. 8) comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;

  9. 9) comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;

  10. 10) comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;

  11. 11) comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.

7. Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esse attribuibile spetta all'ufficiale sanitario.

8. La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sara' fatta dal comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria.

Art. 44

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:

  1. a) la censura;

  2. b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;

  3. c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;

  4. d) la revoca;

  5. e) la destituzione.

2. Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura puo' essere anche applicata dal podesta' o dal presidente del consorzio.

Art. 45

1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

2. Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il Consiglio provinciale di sanita', dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato puo' esporre verbalmente le proprie discolpe.

Art. 46

1. In caso di urgenza o quando la gravita' dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario puo' essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.

2. La sospensione applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del sospeso puo' essere pero' concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

3. Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato i, pur ammettendolo, escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione e' revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

4. Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

5. La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianita' perduta.

6. All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

7. L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della liberta' personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, e' sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 47

1. L'ufficiale sanitario e' collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di eta'.25

2. Puo', inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', per inabilita' fisica, incapacita' professionale, soppressione di posto o quando cio' sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, e' assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.

3. Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il Ministro per l'interno decide sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Art. 48

1. L'ufficiale sanitario e' dichiarato di ufficio dimissionario:

  1. a) quando perda la cittadinanza italiana;

  2. b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

2. E', inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuita' e la regolarita' del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune.

3. Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuai e le personali responsabilita', nel caso preveduto nel precedente comma, puo' applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego.

4. In ogni caso, indipendentemente da quanto e' disposto nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, e' sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podesta' o del medico provinciale.

Art. 49

1. Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podesta' o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.

2. Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.

3. L'ufficiale sanitario dimissionario non puo' abbandonare l'ufficio e non e' svincolato dai doveri ad esso inerenti finche' non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

4. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 50

1. L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, puo' essere dispensato dall'impiego.

2. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

3. La dispensa e' pronunziata dal prefetto con provvedimento definitivo.

Art. 51

1. Il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non puo' essere coperto, fuorche' in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi.

Art. 52

1. Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, e' ammesso ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.

Art. 53

1. Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 54

1. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, e' di competenza dell'Amministrazione comunale.

2. La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco.

3. Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podesta', salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto.

4. Per tale personale funziona la Commissione di disciplina
stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi
confronti, non e' applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47.

5. Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

6. In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari.

Sezione II. Dell'assistenza medico-chirurgica e ostetrica

Art. 55

1. L'assistenza medico chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, e' fatta da almeno un medico chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri.

2. Dove risiedono piu' medici e piu' levatrici, il comune stipendia uno o piu' medici chirurghi, una o piu' levatrici, secondo l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri.

3. I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i Comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

4. Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla.