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Provvedimenti urgenti per il processo civile

Testo in vigore al

Art. 20 Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 186-bis. - (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore puo' disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in cso di estinzione del processo.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma".

Art. 21 Istanza di ingiunzione

1. Dopo l'articolo 186-bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 186-ter. - (Istanza di ingiunzione). Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte puo' chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ulitimo comma, ed e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonche', ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non puo' essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.
Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e' contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresi' contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'articolo 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".

Art. 23 Rimessione al collegio

1. Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma".

Art. 24 Comparse conclusionali e memorie

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo' fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a venti giorni".

Art. 25 Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico

1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 190-bis. - (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico). Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".

Art. 26 Decadenza dall'assunzione

1. L'articolo 208 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 208. - (Decadenza dall'assunzione).
- se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi la prova, dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.
La parte interessata puo' chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione e' stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte".

Art. 27 Deferimento del giuramento suppletorio

1. L'articolo 240 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio). - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio puo' essere deferito esclusivamente dal collegio".

Art. 28 Termine per l'intervento

1. L'articolo 268 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 268. - (Termine per l'intervento). - L'intervento puo' aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non puo' compiere atti che al momento dell'intervento non sono piu' consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".

Art. 29 Chiamata di un terzo in causa

1. L'articolo 269 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa). - Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione e' notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di rispota, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione e' notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 e' fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo".

Art. 30 Costituzione del terzo chiamato

1. L'articolo 271 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".

Art. 31 Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico

1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Ar. 274-bis. - (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal
giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la
causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.
Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a se' in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188, 189.
In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189 al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).
Alla nullita' derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge, relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161 primo comma".

Art. 32 Decisione del collegio

1. L'articolo 275 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Art. 275. - (Decisione del collegio). - Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa le relazione orale della causa.
Dopo la relazione il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".

Art. 34 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".

Art. 35 Sospensione necessaria

1. L'articolo 295 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".

Art. 36 Poteri istruttori del giudice

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice). Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".

Art. 37 Querela di falso

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".

Art. 38 Decisione a seguito di trattazione scritta

1. Dopo l'articolo 313 del codice di procedura civile e' inserita la seguente intitolazione:
"Capo II. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Pretore".

2. L'articolo 314 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Decisione a seguito di trattazione scritta). - Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190, e quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine, per il deposito delle memorie di replica".

Art. 39 Decisione a seguito di discussione orale

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 315. - (Decisione a seguito di discussione orale). - Il pretore, se non dispone a norma dell'articolo 314, puo' ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria".

Art. 40 Forma della domanda

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile e' inserita la seguente intitolazione:
"Capo III. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Conciliatore".

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316. - (Forma della domanda). - Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".