Sez. 2, Sentenza n. 150 del 23/01/1971 (Rv. 349530 - 01)
DIVISIONE - IMPUGNAZIONE DELLA DIVISIONE - PER RESCISSIONE - LIMITI - SUSSISTENZA DI TRANSAZIONE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ED ALL'OGGETTO DELLA DIVISIONE - INAMMISSIBILITA.*
DIVISIONE - IMPUGNAZIONE DELLA DIVISIONE - PER RESCISSIONE - LIMITI - SUSSISTENZA DI TRANSAZIONE - AZIONE DI ANNULLAMENTO PER ERRORE - RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ED ALL'OGGETTO DELLA DIVISIONE - INAMMISSIBILITA.*
La divisione puo essere impugnata solo attraverso l'Azione di annullamento, per dolo o violenza, ovvero attraverso l'Azione di rescissione per lesione (quest'ultima, peraltro, non e ammessa, ex art 764, comma secondo, cod civ, quando vi e stata transazione sulle questioni insorte). Pertanto, per il vigente sistema e inammissibile una Azione di annullamento per errore, quando questo cada sulla Determinazione delle quote, sull'oggetto della divisione, sui beni da dividere, sulla loro essenza e sul loro valore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 761, Cod. Civ. art. 763, Cod. Civ. art. 764
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)